Cassazione Penale, Sentenza n. 37708/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Eric Romano ha impugnato per vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 110 c.p., contestando che la Corte d\'appello abbia ritenuto un "progetto delittuoso" comune con Morisciano sulla base di elementi contraddittori (presunta simultaneità delle condotte, prevedibilità dell\'uso dell\'auto, titolarità del veicolo) senza provare la condivisione psicologica o l\'effettivo rafforzamento della volontà altrui. Ha inoltre censurato l\'uso del criterio della prevedibilità (tipico dell\'art.116 c.p.) per fondare un concorso pieno ex art.110 c.p. Claudio Romano ha impugnato la statuizione sull\'aggravante dei futili motivi e la determinazione della pena, sostenendo l\'assenza di partecipazione diretta agli antefatti, la mancata comunicabilità di certe circostanze (richiamando l\'art.118 c.p.) e vizi di motivazione nella quantificazione della pena e nell\'applicazione di attenuanti e diminuente.
La decisione
Per Eric Romano: il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto viziata la motivazione della Corte d\'appello quanto alla qualificazione del concorso ai fini del tentato omicidio di Ozello, in particolare per carente analisi dell\'elemento psicologico e per il confondersi della prevedibilità (art.116) con la partecipazione morale piena (art.110); pertanto la sentenza è annullata nei confronti di Eric con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d\'Appello di Torino. Per Claudio Romano: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. La Corte ha altresì precisato i principi di diritto applicabili ai profili di concorso e aggravanti.
Norme richiamate
Definisce il concorso di persone nel reato: per essere applicato occorre dimostrare la partecipazione psichica e/o materiale che abbia effettivamente favorito, istigato o rafforzato il proposito criminoso di altro concorrente; non è sufficiente la mera simultaneità o prevedibilità delle azioni.
Richiamato come criterio della prevedibilità e per la qualificazione di "concorso anomalo"; la Corte segnala che il criterio della prevedibilità tipico dell\'art.116 non può essere usato per giustificare un concorso pieno ex art.110 senza adeguata analisi dell\'elemento psicologico.
Richiamato con riguardo all\'obbligo, in caso di annullamento e rinvio, di rivalutare circostanze (qui l\'aggravante dei futili motivi) in relazione alla nuova qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la necessità di tale verifica.
Citato dalla difesa per sostenere che circostanze non conosciute dall\'imputato non possano essergli comunicate ai fini della responsabilità; la Corte ha osservato che la conoscenza degli antefatti nel caso di Claudio risultava invece provata secondo i giudici del merito.
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha preso atto del riconoscimento parziale di tale attenuante nel calcolo della pena, anche alla luce della sussistenza dell\'aggravante.
Principi direttivi per la determinazione della pena base: la Corte ha richiamato i parametri di cui all\'art.133 per giustificare la scelta della pena base, tenendo conto dell\'elevata gravità delle modalità.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17/03/2020, n.18 conv. L. 24/04/2020, n.27
Norma procedurale eccezionale richiamata con riferimento alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione (misure adottate durante emergenza COVID).
Richiamato in riferimento ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso presentati alle parti; utilizzato nelle note procedurali per la formulazione dei motivi.
Massime di principio
- Per affermare il concorso morale pieno ex art.110 c.p. è necessario provare non solo la presenza o la simultaneità delle condotte ma una reale partecipazione psichica: la rappresentazione ex ante dell\'evento e l\'effettivo rafforzamento o sollecitazione della volontà altrui.
- La prevedibilità di un comportamento altrui (criterio tipico per una qualificazione ex art.116 c.p.) non può sostituire la prova della condivisione intenzionale richiesta dall\'art.110 c.p.; applicare impropriamente la nozione di prevedibilità può determinare vizio di motivazione.
- La mera titolarità del veicolo o la mancata opposizione all\'azione altrui non sono di per sé sufficienti a provare la partecipazione morale piena; il giudice deve spiegare concretamente come tali elementi abbiano influito sulla volontà criminale degli altri.
- In caso di riqualificazione del titolo di responsabilità (es. da concorso pieno a concorso anomalo) il giudice deve riesaminare l\'eventuale sussistenza di aggravanti (es. futili motivi) in relazione al nuovo profilo colposo/volitivo del fatto.
- In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti divergente dalla valutazione del merito: i ricorsi devono censurare vizi di diritto o gravi carenze motivazionali, non proporre alternative valutative ai fatti comprovati.
- Per la difesa è strategico focalizzarsi su prove che attestino comunicazioni, atti preparatori o condotte espressive di condivisione intenzionale quando si contesta ricadute di responsabilità per fatti commessi da terzi.
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