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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37476/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata, deducendo: (i) nullità per mancata prova che gli siano stati dati gli avvisi di legge (artt. 178 lett. c), 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att.), sostenendo che il verbale non riporta gli avvisi e che la circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005 richiederebbe forma scritta; (ii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato le lacune di memoria del teste di polizia giudiziaria (operante Denegri) e non avrebbe verificato la correttezza delle garanzie procedimentali relative al prelievo ematico in struttura sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla forma scritta dell'avviso, affermando che la normativa processuale non richiede forma scritta e che la circolare ministeriale non è fonte di diritto vincolante. Ha inoltre confermato che la prova dell'avviso orale può essere data mediante deposizione dell'agente operante e che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla credibilità del teste (Denegri), nonostante alcuni vuoti di memoria relativi a circostanze secondarie. Per il prelievo ematico la Corte ha ribadito che la richiesta della polizia giudiziaria di sottoporre il conducente al prelievo in struttura sanitaria per accertare il tasso alcolemico non richiede un consenso specifico diverso da quello eventualmente necessario per le operazioni sanitarie strumentali; il rifiuto è possibile ma è penalmente sanzionato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di informare l'indagato circa la facoltà di farsi assistere da difensore; la Cassazione ha ritenuto che la norma non richieda forma scritta e che l'avviso possa essere fornito oralmente e provato anche mediante testimonianza dell'operante

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione della prova testimoniale; la Corte non ha ritenuto che questo comporti l'annullamento quando la testimonianza dell'agente risulti credibile

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma concernente attività di polizia giudiziaria; citata in relazione alla documentazione degli accertamenti e all'avviso all'indagato

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle attività di polizia giudiziaria; richiamata nella censura sulla correttezza delle garanzie procedurali ma non ritenuta trascurata in modo tali da invalidare il processo

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Norma sulla documentazione delle attività di cui all'art. 354; la Corte ha osservato che tale disciplina presuppone l'oralità degli atti operativi

  • art. 186 cod. strada

    Norma sulla guida in stato di ebbrezza; la Cassazione ha ribadito che la richiesta del prelievo ematico da parte della polizia per accertare il tasso alcolemico non richiede forme sacramentali e può essere anche orale, fermo restando il diritto del conducente a rifiutare (con conseguenze penalmente rilevanti)

  • art. 187 cod. strada

    Norma sulla guida sotto l'effetto di sostanze; citata analogicamente per i principi relativi agli accertamenti biologici su richiesta della polizia

  • Circolare Ministero dell'Interno del 29/12/2005

    La circolare non costituisce fonte di diritto vincolante; non può imporre una forma scritta in contrasto con la normativa processuale

Massime di principio

  • L'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere fornito oralmente e, se non verbalizzato, può essere provato mediante testimonianza dell'agente operante; il giudice valuta l'attendibilità della testimonianza
  • Le circolari amministrative non vincolano il giudice penale se contrastano con la normativa: non possono essere invocate per imporre una forma che la legge non prevede
  • La credibilità di un operante di polizia giudiziaria può essere riconosciuta anche se emergono lacune di memoria su aspetti secondari, purché la deposizione risulti complessivamente coerente e supportata da altri elementi
  • La richiesta di prelievo ematico in struttura sanitaria da parte della polizia, finalizzata esclusivamente all'accertamento del tasso alcolemico, non necessita di un consenso formale specifico oltre a quello richiesto per gli atti medici; il rifiuto è tuttavia possibile e può avere conseguenze penali
  • Per impugnare efficacemente una sentenza in casi simili occorre allegare e dimostrare elementi concreti che mettano in crisi la attendibilità dell'operante o la veridicità dell'intera ricostruzione, non limitandosi a contestare l'assenza di verbalizzazione
  • Quando possibile, per evitare contestazioni processuali è utile documentare per iscritto gli avvisi e le autorizzazioni rese all'indagato, anche se la legge non lo impone espressamente
  • La valutazione sulla correttezza delle garanzie procedurali spetta al giudice di merito e la Cassazione sindaca la motivazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria

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