Cassazione Penale, Sentenza n. 37481/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Toscano era stato ritenuto responsabile, per colpa (negligenza e imprudenza) e per violazione delle norme di sicurezza, di avere investito con un mezzo semovente forestale Roccia Sergio mentre questi misurava i tronchi a terra. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per errata applicazione dell'aggravante relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza (contestando la lettura del DUVRI e sostenendo l'assenza di colpa specifica e, quindi, l'eventuale improcedibilità dell'azione in difetto di querela); (2) vizio di motivazione poiché la condotta imprevedibile e abnorme del lavoratore Roccia avrebbe escluso il nesso di causalità tra la manovra e l'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in realtà una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata avesse adeguatamente confutato le censure. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la giurisprudenza consolidata esclude che la condotta del lavoratore interrompa il nesso causale solo se essa esce dalle mansioni affidate o genera un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio del datore di lavoro; nel caso di specie Roccia stava svolgendo compiti rientranti nel contratto di collaborazione, quindi non si era verificata una condotta abnorme idonea a escludere il nesso causale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590, commi 2 e 3, cod. pen.
Norma applicata per la qualificazione del reato (lesioni personali colpose aggravate). La Corte ha confermato che la condotta colposa del ricorrente integra la fattispecie di cui a tali commi.
art. 71, comma 30, d.lgs. 81/2008
La violazione delle prescrizioni di sicurezza è stata considerata una specifica manifestazione di colpa (colpa specifica) rilevante ai fini dell'aggravamento della responsabilità penale del ricorrente.
art. 26, d.lgs. 81/2008
Richiamato nel motivo del ricorrente in relazione al DUVRI; la Corte di legittimità ha ritenuto che la verifica del rispetto di tali obblighi costituisca questione di fatto/prova non sindacabile in sede di Cassazione se già valutata in modo congruo dal giudice di merito.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, Cimolai Mario, Rv. 284237 - 01)
Principio interpretativo: la condotta colposa del lavoratore esclude il nesso di causalità rispetto alla condotta del datore di lavoro solo se è estranea alle mansioni o introduce un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio del titolare della posizione di garanzia; nel caso esaminato la condotta del lavoratore era compatibile con le sue mansioni, perciò non ha interrotto il nesso causale.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito proporre una diversa valutazione delle prove o dei fatti già adeguatamente esaminati dai giudici di merito; i motivi che si riducono a una rinnovata valutazione probatoria sono inammissibili.
- La violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) può costituire colpa specifica e aggravare la responsabilità penale dell'imprenditore o del conducente di attrezzature, se la mancanza di cautele è accertata.
- Per escludere il nesso di causalità a causa della condotta del lavoratore, tale condotta deve essere abnorme rispetto alle mansioni o generare un rischio estraneo alla sfera di rischio del datore di lavoro; se il lavoratore stava svolgendo compiti previsti, difficilmente la sua condotta interrompe la catena causale.
- Le impugnazioni in Cassazione devono concentrarsi su questioni di diritto e sui vizi di motivazione rilevabili in termini di legittimità, evitando ricostruzioni fattuali o contestazioni che richiedano nuovo esame probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
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