Cassazione Penale, Sentenza n. 37480/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo dichiarava colpevole dei reati previsti dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I motivi dedotti in cassazione erano: (1) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto alla condotta dell'imputato, lamentando che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato le doglianze difensive e l'ipotesi che altra persona fosse alla guida; (2) manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre in cassazione le stesse censure già svolte in appello senza svolgere un'autonoma e specifica confutazione delle argomentazioni con cui la Corte d'Appello le aveva respinte. Sul merito la Corte di appello aveva ritenuto inattendibile una dichiarazione intervenuta quattro anni dopo i fatti e aveva valorizzato elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti: la vettura di proprietà dell'imputato, la presenza di un conducente di sesso maschile, il fatto che l'imputato si sia presentato al Comando della Polizia Locale alla guida dell'autovettura entro tre ore dal fatto senza segnalare un diverso conducente e il suo comportamento teso ad eludere un riconoscimento. Quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la Corte ha confermato che il requisito richiesto dalla norma è il risarcimento prima dell'instaurazione del giudizio, circostanza non verificatasi; il risarcimento è stato comunque considerato dal primo giudice ai fini delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La responsabilità contestata è stata riconosciuta sulla base di elementi indiziari collegati alla proprietà del veicolo, alla presenza di un conducente maschile e al comportamento dell'imputato dopo l'incidente; la norma è stata applicata in combinazione con la ricostruzione fattuale fondata su indizi gravi, precisi e concordanti
codice penale, art. 62, n. 6
Per il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dalla norma è necessario che il risarcimento sia intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio; non avendo ciò avuto luogo, la specifica attenuante non è stata riconosciuta (sebbene il risarcimento sia stato considerato ai fini delle attenuanti generiche dal giudice di primo grado)
codice di procedura penale, artt. 581, 591, 606 co.1 lett. e)
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte richiama i requisiti di specificità dell'impugnazione in cassazione: il motivo deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto decisivi e deve enucleare il vizio denunciato in modo che risulti la sua incisività rispetto al percorso argomentativo del giudice di merito; il mero rinnovare in cassazione le censure già proposte senza confutare puntualmente la motivazione della corte d'appello comporta l'inammissibilità
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, Capasso)
Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Capasso
Conferma l'orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che riproponga pedissequamente le stesse censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni con cui esse sono state respinte
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso riproporre pedissequamente i motivi già svolti in appello: il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alle ragioni con cui il giudice del merito ha respinto le censure
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. è necessario che il risarcimento dei danni sia intervenuto prima dell'instaurazione del processo; il pagamento successivo può essere valutato al massimo ai fini delle circostanze attenuanti generiche
- Quando la condanna si fonda su elementi indiziari, il ricorrente deve affrontare e confutare puntualmente gli elementi indicati dalla corte d'appello come gravi, precisi e concordanti (es. proprietà del veicolo, comportamenti post-fatto, omissioni nel dichiarare un diverso conducente, elusione di riconoscimenti)
- Un ricorso privo di specificità espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
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