Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, con un unico atto difensivo, hanno dedotto: 1) vizio di legge e di motivazione per errata qualificazione del fatto disposto nel capo B) della rubrica, sostenendo che la condotta contestata avrebbe dovuto configurarsi, non come reato previsto dagli artt. 624-bis e 625 c.p., ma come fattispecie prevista dall'art. 393 c.p.; i ricorrenti hanno posto l'accento sulla presunta plausibilità della versione resa dalle imputate Pegoraro Manuela e Pegoraro Sonia (motivazione insufficiente della Corte territoriale nel dichiararla implausibile) e sulla volontà di impedire la diffusione di immagini quale causa dell'azione. 2) Violazione delle norme sul riconoscimento dei benefici di legge (artt. 163, 164, 175 c.p., art. 125 comma 3 c.p.p.) e omessa motivazione circa il mancato riconoscimento dei benefici, considerata l'incensuratezza ed altri elementi soggettivi (giovane età e comportamento processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e perché sostanzialmente miravano a ottenere un riesame del fatto e della valutazione della prova, materie riservate al giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua e convincente la motivazione della Corte di appello, che aveva ritenuto attendibile la versione della persona offesa (Coccioni Paolo), valutando la precisione delle sue dichiarazioni, la natura delle fotografie scattate (finalizzate a documentare i danni ai veicoli e non i volti delle donne), le fotografie mediche che attestavano le lesioni e il fatto che la persona offesa era con un bambino di tre anni. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto non plausibile la versione difensiva e aveva riqualificato il fatto, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 comma 1 n. 5 cod. pen., escludendo l'inquadramento nella fattispecie invocata (art. 393). Il motivo relativo ai benefici di legge è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto nel giudizio di appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la fattispecie che disciplina la sottrazione di cose mediante violenza privata o minaccia, con la conseguente riqualificazione del capo B) in combinato con l'art. 625 n.5 per le aggravanti. La Cassazione ha ritenuto corretta tale applicazione alla luce della dinamica: la sottrazione del telefono è avvenuta dopo la cessazione della violenza, configurando così il reato contestato.
art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.
Applicata come circostanza aggravante in relazione al reato di sottrazione commessa con violenza, confermando la gravità della condotta sulla base degli elementi probatori (lesioni, modalità dell'aggressione).
art. 393 cod. pen.
I ricorrenti invocavano la riconducibilità della condotta a questa norma (quale giustificazione o diversa qualificazione), ma la Corte d'appello e la Cassazione hanno escluso tale inquadramento ritenendo che non sussistesse una ragione giuridicamente tutelabile o una versione plausibile che giustificasse la diversa qualificazione.
art. 163 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai benefici di legge; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la richiesta dei benefici non era stata devoluta in appello. Non è quindi intervenuta un'interpretazione sostanziale della norma.
art. 164 cod. pen.
Viene menzionato nella doglianza sui benefici ma, come per gli altri articoli analoghi, non ha ricevuto applicazione sostanziale per accoglimento della doglianza che è stata dichiarata inammissibile.
art. 175 cod. pen.
Analogamente agli articoli precedenti, la norma è riportata nella censura sui benefici; la Corte non ha ritenuto la questione devoluta e non ha effettuato un'applicazione interpretativa favorevole ai ricorrenti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa ai benefici. La Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata oggetto del giudizio di appello e quindi non devoluta, con conseguente inammissibilità del motivo.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiesto implicitamente quale limite ai motivi di cassazione: la sentenza ribadisce che la Corte di legittimità non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito se sorrette da motivazione congrua ed esaustiva; il sindacato è limitato ai vizi di motivazione esterni e alla corretta applicazione del diritto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova né riforma la valutazione della credibilità dei testimoni: le ricostruzioni alternative dei fatti devono essere svolte davanti al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione del merito è congrua e logica.
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito (es. inquadramento in art. 624-bis e aggravanti) è legittima se fondata su elementi precisi: momento della sottrazione (dopo cessazione della violenza), comprovazione delle lesioni e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa.
- Le eccezioni relative al riconoscimento dei benefici di legge devono essere oggetto del giudizio di appello per poter essere valutate in sede di legittimità; questioni non devolute nel grado d'appello sono inammissibili in Cassazione.
- Le deduzioni che mirano a ottenere una rivalutazione integrale dei fatti sono manifestamente infondate in sede di legittimità e determinano l'inammissibilità del ricorso se non sussistono errori logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito.
- L'intervento del Procuratore Generale con richiesta di annullamento per prescrizione è possibile, ma non impedisce che la Corte di Cassazione dichiari comunque inammissibili i ricorsi per motivi processuali sostanziali (es. difetto di devoluzione, vizio di motivazione inesistente).
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