Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, con un unico atto difensivo, hanno dedotto: 1) vizio di legge e di motivazione per errata qualificazione del fatto disposto nel capo B) della rubrica, sostenendo che la condotta contestata avrebbe dovuto configurarsi, non come reato previsto dagli artt. 624-bis e 625 c.p., ma come fattispecie prevista dall'art. 393 c.p.; i ricorrenti hanno posto l'accento sulla presunta plausibilità della versione resa dalle imputate Pegoraro Manuela e Pegoraro Sonia (motivazione insufficiente della Corte territoriale nel dichiararla implausibile) e sulla volontà di impedire la diffusione di immagini quale causa dell'azione. 2) Violazione delle norme sul riconoscimento dei benefici di legge (artt. 163, 164, 175 c.p., art. 125 comma 3 c.p.p.) e omessa motivazione circa il mancato riconoscimento dei benefici, considerata l'incensuratezza ed altri elementi soggettivi (giovane età e comportamento processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e perché sostanzialmente miravano a ottenere un riesame del fatto e della valutazione della prova, materie riservate al giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua e convincente la motivazione della Corte di appello, che aveva ritenuto attendibile la versione della persona offesa (Coccioni Paolo), valutando la precisione delle sue dichiarazioni, la natura delle fotografie scattate (finalizzate a documentare i danni ai veicoli e non i volti delle donne), le fotografie mediche che attestavano le lesioni e il fatto che la persona offesa era con un bambino di tre anni. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto non plausibile la versione difensiva e aveva riqualificato il fatto, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 comma 1 n. 5 cod. pen., escludendo l'inquadramento nella fattispecie invocata (art. 393). Il motivo relativo ai benefici di legge è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto nel giudizio di appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la fattispecie che disciplina la sottrazione di cose mediante violenza privata o minaccia, con la conseguente riqualificazione del capo B) in combinato con l'art. 625 n.5 per le aggravanti. La Cassazione ha ritenuto corretta tale applicazione alla luce della dinamica: la sottrazione del telefono è avvenuta dopo la cessazione della violenza, configurando così il reato contestato.

  • art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Applicata come circostanza aggravante in relazione al reato di sottrazione commessa con violenza, confermando la gravità della condotta sulla base degli elementi probatori (lesioni, modalità dell'aggressione).

  • art. 393 cod. pen.

    I ricorrenti invocavano la riconducibilità della condotta a questa norma (quale giustificazione o diversa qualificazione), ma la Corte d'appello e la Cassazione hanno escluso tale inquadramento ritenendo che non sussistesse una ragione giuridicamente tutelabile o una versione plausibile che giustificasse la diversa qualificazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai benefici di legge; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la richiesta dei benefici non era stata devoluta in appello. Non è quindi intervenuta un'interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 164 cod. pen.

    Viene menzionato nella doglianza sui benefici ma, come per gli altri articoli analoghi, non ha ricevuto applicazione sostanziale per accoglimento della doglianza che è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 175 cod. pen.

    Analogamente agli articoli precedenti, la norma è riportata nella censura sui benefici; la Corte non ha ritenuto la questione devoluta e non ha effettuato un'applicazione interpretativa favorevole ai ricorrenti.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa ai benefici. La Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata oggetto del giudizio di appello e quindi non devoluta, con conseguente inammissibilità del motivo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiesto implicitamente quale limite ai motivi di cassazione: la sentenza ribadisce che la Corte di legittimità non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito se sorrette da motivazione congrua ed esaustiva; il sindacato è limitato ai vizi di motivazione esterni e alla corretta applicazione del diritto.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova né riforma la valutazione della credibilità dei testimoni: le ricostruzioni alternative dei fatti devono essere svolte davanti al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione del merito è congrua e logica.
  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito (es. inquadramento in art. 624-bis e aggravanti) è legittima se fondata su elementi precisi: momento della sottrazione (dopo cessazione della violenza), comprovazione delle lesioni e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa.
  • Le eccezioni relative al riconoscimento dei benefici di legge devono essere oggetto del giudizio di appello per poter essere valutate in sede di legittimità; questioni non devolute nel grado d'appello sono inammissibili in Cassazione.
  • Le deduzioni che mirano a ottenere una rivalutazione integrale dei fatti sono manifestamente infondate in sede di legittimità e determinano l'inammissibilità del ricorso se non sussistono errori logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito.
  • L'intervento del Procuratore Generale con richiesta di annullamento per prescrizione è possibile, ma non impedisce che la Corte di Cassazione dichiari comunque inammissibili i ricorsi per motivi processuali sostanziali (es. difetto di devoluzione, vizio di motivazione inesistente).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.