Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iula Franco era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (patrocinio a spese dello Stato) per avere, dopo aver presentato il 12/03/2014 la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omesso di comunicare variazioni rilevanti nei limiti di reddito del nucleo familiare. Accertamenti della Guardia di Finanza avrebbero evidenziato che per il 2014 il reddito complessivo del nucleo era pari a euro 13.359,20, oltre il limite di euro 11.369,24. In appello la condanna di primo grado fu confermata. Con ricorso in Cassazione la difesa ha contestato la motivazione come illogica e contraddittoria, ha sostenuto l'assenza di prova della volontarietà dell'omissione, ha rilevato la mancata prova della natura delle somme percepite (eventuali indennità non computabili nel reddito) e della data di percezione, ha dedotto che si era trattato al più di negligenza non punibile, e ha chiesto che fosse valutata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..
La decisione
La Procura generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione (termine massimo maturato il 12/10/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. La Corte ha ritenuto non necessario esaminare le censure della difesa, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui, trovandosi una causa estintiva del reato, le eventuali nullità o vizi di motivazione non incidono sulla declaratoria immediata della causa estintiva; ha inoltre escluso la sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
La norma disciplina le ipotesi di falso o omissione in relazione alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato per l'omissione della comunicazione delle variazioni reddituali dopo la domanda
Richiamata dalla difesa come possibile causa di non punibilità; la Corte territoriale l'ha rigettata con formula di rito ma senza specificare le "peculiari modalità esecutive" che avrebbero giustificato il rifiuto; la Cassazione non ha esaminato la questione essendo intervenuta la prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente l'assoluzione di merito quando il fatto non sussiste o l'imputato è estraneo; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una pronuncia assolutoria immediata, in quanto non era evidente l'insussistenza del fatto
Prescrizione (norme ordinarie sulla estinzione del reato)
La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo calcolato e maturato il 12/10/2022) e, richiamando giurisprudenza consolidata, ha annullato senza rinvio per l'immediata applicabilità della causa estintiva
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 1021/2001; Sez. U., n. 35490/2009)
Richiamata a supporto del principio secondo cui, ove risulti una causa estintiva del reato, non è necessario ed utile rilevare vizi di motivazione o nullità della sentenza impugnata e il giudice di legittimità può annullare senza rinvio
Massime di principio
- La presenza di una causa estintiva del reato (es. prescrizione) consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, senza necessità di riesaminare nel merito tutte le censure della difesa
- Quando sussiste la prescrizione, le questioni relative alla nullità o ai vizi di motivazione della sentenza di merito perdono rilevanza sotto il profilo della decisione sulla causa estintiva
- Per ottenere un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario dimostrare in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; mere contestazioni di valutazione probatoria non sono sufficienti
- Nelle ipotesi di richieste di patrocinio a spese dello Stato è determinante provare non solo l'entità del reddito ma anche la natura delle somme percepite (es. indennitarie versus reddito imponibile), la data di percezione e la volontarietà dell'omissione: l'assenza di tali elementi può sostenere una difesa fondata su negligenza o errore non punibili
- Se si contesta il rigetto di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), il giudice di merito deve motivare specificamente le ragioni del rifiuto; in assenza di valutazione motivata, la questione può costituire punto dogliante valido in sede di impugnazione salvo che sopraggiunga una causa estintiva
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