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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. In sostanza, la revoca è stata eliminata dal dispositivo e la questione subordinata sarà riesaminata in sede di rinvio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello nella parte in cui è stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; il ricorrente censura la revoca avendo la Corte territoriale escluso l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e non sussistendo nel caso concreto la recidiva nel biennio che giustificherebbe la revoca.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186, comma 2-bis

    La Corte ha interpretato che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente trova applicazione solo quando ricorre l'ipotesi aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis (o quando ricorra la recidiva biennale prevista dalla norma): avendo escluso l'aggravante e non essendovi recidiva nel biennio, la revoca non poteva essere disposta.

Massime di principio

  • La sanzione accessoria della revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. si applica solo se ricorrono i presupposti espressamente previsti dalla norma (aggravante o recidiva biennale); se tali presupposti mancano, la revoca non è dovuta.
  • Se la corte che giudica esclude un'aggravante che costituisce la base giuridica per un'accessoria, il mantenimento di quest'ultima è illegittimo e può essere annullato limitatamente alla sanzione accessoria.
  • Il giudice della legittimità può annullare la parte della sentenza relativa a sanzioni accessorie senza incidere sulla responsabilità principale, rimettendo la valutazione a nuovo giudizio sul punto specifico.
  • Nelle impugnazioni penali è importante distinguere la fonte normativa della sanzione principale da quella delle sanzioni accessorie: l'assenza del requisito legale per l'accessoria richiede la sua esclusione.
  • Difensori e parti devono verificare e contestare espressamente l'applicabilità delle aggravanti e della recidiva quando da esse dipendono sanzioni accessorie; la loro esclusione può comportare l'annullamento parziale della sentenza.

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