Cassazione Civile, Ordinanza n. 28966/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di una segretaria generale di Camera di commercio, assunta con contratto individuale a termine del 6 novembre 2013 per svolgere l'incarico dal 31 dicembre 2013 all'1 gennaio 2019, con previsione di una retribuzione di posizione pari a euro 110.000 lordi annui oltre al trattamento tabellare e ad altri compensi. In seguito al recesso della Camera dalla convenzione con un'altra Camera di commercio e alla cessazione anticipata dell'incarico, l'ente datore di lavoro ha agito per ottenere la restituzione della parte di indennità di posizione corrisposta nel 2014 ritenuta eccedente il minimo inderogabile previsto dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello ha accolto la domanda restitutoria, ritenendo che la pattuizione individuale fosse in contrasto con i limiti del CCNL, che non vi fossero i presupposti per superare il tetto massimo della retribuzione di posizione e che non fosse legittimo il ricorso alle risorse di bilancio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato documenti e pareri che, a suo dire, dimostravano complessità organizzativa dell'ente e capienza del fondo; violazione delle norme costituzionali, civilistiche, legislative e collettive invocate per sostenere la legittimità della deroga in melius ai limiti retributivi e la possibilità di imputazione a bilancio; erronea individuazione dell'indebito, che avrebbe dovuto essere limitato alla sola eccedenza oltre il massimo contrattuale; violazione dell'art. 2033 c.c. e del principio di legittimo affidamento, sostenendo l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dei documenti, non censurabile nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., che richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che nell'impiego pubblico contrattualizzato il trattamento economico del dirigente deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva e che l'atto individuale difforme non basta a consolidare un diritto alla maggiore retribuzione; ha inoltre confermato che, accertata la violazione del CCNL e l'assenza delle risorse/fondamenti per il superamento del limite, l'ente poteva legittimamente recuperare le somme indebitamente corrisposte, individuando correttamente l'indebito nella differenza rispetto al minimo inderogabile. Ha respinto anche il quarto motivo, escludendo che ricorressero i presupposti del legittimo affidamento idonei a paralizzare la ripetizione dell'indebito, sia perché la prestazione era contraria al CCNL, sia perché il titolo apparente non era idoneo a fondare la misura corrisposta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non consente una nuova valutazione dei documenti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato per denunciare violazioni di legge e di contratti collettivi; la Corte ribadisce però la corretta applicazione dei principi sull'impiego pubblico contrattualizzato.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva; la Corte non ne trae un contrasto con la disciplina collettiva applicata.
La Corte richiama la norma per chiarire che tutela la prestazione effettivamente eseguita, ma non copre un mero aumento della retribuzione di posizione svincolato da specifica prestazione aggiuntiva.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione all'ordinamento camerale e al rapporto di lavoro dirigenziale.
artt. 2, commi 3 e 3-bis, 19, 24, 40, comma 3-ter e 3-quater, 47-bis d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati per sostenere la disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato; la Corte ribadisce la centralità della contrattazione collettiva e il limite al potere unilaterale del datore pubblico.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione della disciplina collettiva e legale; la Corte non accoglie l'interpretazione proposta dalla ricorrente.
Richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ritiene non fondato il motivo che ne lamentava la violazione.
art. 37, comma 2, c.c.n.l. Area II (Dirigenti Reg. e EE.LL.) del 1996
Richiamato come fonte collettiva rilevante per la determinazione del trattamento economico dirigenziale.
art. 26, comma 3, c.c.n.l. Area II (Dirigenti Reg. e EE.LL.) del 2010
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del pagamento anche a valere sul bilancio; la Corte non condivide tale lettura nel caso concreto.
art. 27, comma 5, c.c.n.l. Area II (Dirigenti Reg. e EE.LL.) del 2010
Invocato per limitare l'indebito alla sola eccedenza oltre il massimo; la Corte conferma invece l'individuazione dell'indebito rispetto al minimo inderogabile, in base al successivo atto di riduzione e alla contrarietà alla contrattazione collettiva.
art. 5, comma 3, c.c.n.l. Comparto Regioni - Enti Locali, Area Dirigenza del 3.8.2010
Richiamato come parametro massimo della retribuzione di posizione rispetto al quale si discuteva di una possibile deroga in melius.
La ripetizione dell'indebito è ritenuta ammissibile nei confronti del datore pubblico per le somme corrisposte sine titulo; non è richiesto l'errore riconoscibile del solvens.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo sul legittimo affidamento e sul parametro convenzionale; la Corte non ravvisa contrasto.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU; la Corte richiama la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili questioni analoghe.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato quale parametro per il legittimo affidamento; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia un affidamento tutelabile tale da impedire la ripetizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione di documenti, pareri o prove.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del dirigente deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva; l'atto individuale difforme non è di per sé idoneo a consolidare un diritto alla maggiore retribuzione.
- La pubblica amministrazione datrice di lavoro può agire per la ripetizione delle somme corrisposte sine titulo, senza dover dimostrare un errore scusabile o riconoscibile, quando il pagamento sia avvenuto in violazione della disciplina collettiva.
- Il legittimo affidamento non impedisce la ripetizione dell'indebito retributivo quando manchi un titolo apparentemente idoneo e la corresponsione sia oggettivamente contraria alla contrattazione collettiva.
- L'indebito va individuato in base alla disciplina collettiva applicabile e agli atti che ne hanno legittimamente modificato il trattamento; non è sufficiente invocare generiche esigenze organizzative o la mera imputazione contabile a bilancio per derogare ai limiti contrattuali.
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