Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autore/editore)
La controversia
La controversia nasce dalla riproduzione, all'interno di un libro di grande diffusione, di alcuni articoli pubblicati su quotidiani editi dalla società ricorrente, riproduzione ritenuta in parte integrale e in parte priva dell'indicazione della fonte. Dopo vari gradi di merito e legittimità, il giudizio è tornato alla corte territoriale per la sola liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante. In sede di rinvio la corte ha ritenuto che il thema decidendum fosse ormai limitato alla domanda risarcitoria già proposta per un importo determinato, ha escluso che potessero essere introdotte nuove questioni sugli utili derivanti da sfruttamenti ulteriori dell'opera, ha considerato inapplicabili o non decisive le istanze istruttorie sull'entità dei proventi, ha valorizzato il criterio degli utili realizzati in violazione del diritto ma lo ha “temperato” con fattori di moderazione, e ha liquidato il danno in misura pari a 10.000 euro, reputando il prezzo del consenso di 6.000 euro e il contributo degli articoli al successo complessivo del libro molto ridotto. La società editrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che: le prove richieste per dimostrare gli utili erano state illegittimamente respinte; non potevano essere introdotti limiti al quantum sulla base di asserite rinunce o di un preteso tetto di 60.000 euro; il danno da lucro cessante doveva essere liquidato tenendo realmente conto degli utili conseguiti dall'autore e dall'editore dell'opera; il criterio del prezzo del consenso era stato utilizzato in modo improprio, senza verificare la residualità imposta dalla precedente pronuncia di legittimità; e la compensazione integrale delle spese era stata disposta in contrasto con le indicazioni della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, e infondato il quarto. Ha affermato che la corte di rinvio ha correttamente applicato il principio di diritto già enunciato in precedenza sul risarcimento del lucro cessante in materia di diritto d'autore: il giudice deve liquidarlo in via preferenziale con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, tenendo conto anche degli utili realizzati in violazione del diritto, mentre il prezzo del consenso resta criterio residuale e minimo. La Corte ha escluso che fosse denunciabile, nel caso concreto, l'erroneo mancato esame delle prove sugli utili, perché la decisione impugnata aveva comunque ritenuto il successo dell'opera notorio e aveva fissato un limite massimo già cristallizzato; ha inoltre escluso che vi fosse stata violazione del divieto di reformatio in peius o dei limiti del giudizio di rinvio, e ha ritenuto non sindacabile la valutazione di merito sul quantum e sulla compensazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la ricorrente è stata gravata dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 158 l.d.a.
Il risarcimento del lucro cessante in materia di diritto d'autore va liquidato secondo gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.; il giudice valuta il lucro cessante ai sensi dell'art. 2056, comma 2, c.c., tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto; la liquidazione forfettaria sul prezzo del consenso è solo sussidiaria e residuale, e non può costituire un mero automatismo sganciato dagli utili del contraffattore.
La liquidazione del lucro cessante deve avvenire con equo apprezzamento delle circostanze del caso, criterio che consente una valutazione equitativa ma non autorizza a ignorare il parametro degli utili conseguiti con l'illecito.
Ai fini risarcitori rilevano le conseguenze immediate e dirette dell'illecito.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia provabile nel suo esatto ammontare.
Richiamato quale ulteriore criterio di regolazione del danno risarcibile nel sistema dell'art. 158 l.d.a.
Il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta ferma la valutazione di merito sulle questioni non coperte dalla precedente decisione di legittimità.
La regolazione delle spese è rimessa al giudice di merito nei limiti fissati dalla legge e dalla decisione di rinvio.
È confermata la possibilità di compensare integralmente le spese in presenza di soccombenza reciproca e complessità della controversia, secondo apprezzamento del giudice di merito.
art. 13 della Direttiva 2004/48/CE
Impone una tutela effettiva e proporzionata dei diritti di proprietà intellettuale; il risarcimento deve essere completo ed effettivo e il giudice deve considerare anche gli utili realizzati in violazione del diritto.
È richiamato quale intervento che ha modificato l'art. 158 l.d.a. in attuazione della direttiva enforcement.
Viene richiamato solo per sottolineare che l'istituto della retroversione degli utili è previsto nel codice della proprietà industriale e non nel diritto d'autore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di diritto d'autore, il danno da lucro cessante va liquidato in via preferenziale tenendo conto, con valutazione equitativa, degli utili realizzati dall'autore della violazione; il prezzo del consenso è un criterio sussidiario e residuale, utilizzabile solo quando la quantificazione preferenziale non sia possibile o risulti disagevole.
- La valutazione degli utili del contraffattore non equivale a una retroversione integrale degli utili: il giudice può e deve considerare anche i fattori di moderazione, depurando i proventi da costi e da componenti del successo imputabili al contributo autonomo dell'autore dell'opera.
- La diversa circolazione commerciale, il diverso pubblico e la non concorrenzialità tra opera plagiata e opera plagiaria non escludono la rilevanza degli utili conseguiti con l'illecito, ma al più ne attenuano il peso nella liquidazione equitativa.
- Nel giudizio di rinvio, la parte non può introdurre questioni nuove estranee al thema decidendum cristallizzato nei precedenti gradi; il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare in fatto il quantum nei limiti della domanda e del giudicato interno.
- La censura per omesso esame o per mancata ammissione di prove è inammissibile se non è dimostrata la decisività delle prove rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice di merito quando ne ricorrano i presupposti legali e non sia violato il limite normativo alla compensazione stessa.
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