Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12726/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato il diniego di rimborso di addizionali provinciali sull'energia elettrica utilizzata nel proprio ciclo produttivo presso uno stabilimento in Puglia, sostenendo che tali addizionali fossero incompatibili con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. In primo grado il ricorso era stato rigettato per difetto di legittimazione attiva, e la CTR aveva confermato tale esito. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario perché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sarebbe stata sollevata solo con memorie; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto la società consumatore finale senza considerare i modelli F24 prodotti; (3) violazione della disciplina del TUA, assumendo che solo il fornitore sarebbe legittimato a chiedere il rimborso; (4) e (5) violazione della disciplina sulle addizionali all'accisa e della direttiva 2008/118/CE, deducendo che l'addizionale provinciale fosse imposta autonoma ovvero, se accessoria all'accisa, comunque incompatibile con il diritto UE per mancanza di finalità specifiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la deduzione della qualità di consumatore finale e della conseguente carenza di titolarità al rimborso integra una mera difesa, ossia un'eccezione in senso lato, proponibile anche in appello e, nel giudizio tributario, anche con memorie illustrative. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito; la Corte ha osservato che l'eventuale errore percettivo sul contenuto di un documento sarebbe semmai deducibile come vizio revocatorio, non come motivo di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla compatibilità dell'addizionale con la direttiva europea. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la contestazione della titolarità attiva del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio costituisce normalmente una mera difesa o eccezione in senso lato, sicché può essere sollevata anche in appello e, nel processo tributario, con memorie illustrative.
  • La deduzione di essere consumatore finale, con conseguente carenza di legittimazione al rimborso, attiene a un fatto impeditivo della pretesa e non richiede una specifica eccezione in senso stretto.
  • In Cassazione non è ammissibile censurare, sotto il paradigma degli artt. 115 e 116 c.p.c., la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, salvo i limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo.
  • L'erronea percezione del contenuto di un documento non integra un vizio di legittimità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma può semmai rilevare come errore revocatorio, se ne ricorrono i presupposti.
  • Quando il motivo principale è infondato o inammissibile e assorbe le ulteriori censure, la Corte rigetta il ricorso e applica le conseguenze economiche della soccombenza, incluso il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.