Cassazione Civile, Ordinanza n. 12726/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso di addizionali provinciali sull'energia elettrica utilizzata nel proprio ciclo produttivo presso uno stabilimento in Puglia, sostenendo che tali addizionali fossero incompatibili con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. In primo grado il ricorso era stato rigettato per difetto di legittimazione attiva, e la CTR aveva confermato tale esito. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario perché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sarebbe stata sollevata solo con memorie; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto la società consumatore finale senza considerare i modelli F24 prodotti; (3) violazione della disciplina del TUA, assumendo che solo il fornitore sarebbe legittimato a chiedere il rimborso; (4) e (5) violazione della disciplina sulle addizionali all'accisa e della direttiva 2008/118/CE, deducendo che l'addizionale provinciale fosse imposta autonoma ovvero, se accessoria all'accisa, comunque incompatibile con il diritto UE per mancanza di finalità specifiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la deduzione della qualità di consumatore finale e della conseguente carenza di titolarità al rimborso integra una mera difesa, ossia un'eccezione in senso lato, proponibile anche in appello e, nel giudizio tributario, anche con memorie illustrative. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito; la Corte ha osservato che l'eventuale errore percettivo sul contenuto di un documento sarebbe semmai deducibile come vizio revocatorio, non come motivo di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla compatibilità dell'addizionale con la direttiva europea. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per contestare la disciplina sostanziale sull'imposta e la sua compatibilità con il diritto UE.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare vizi processuali e, in concreto, la pretesa erronea introduzione/valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione e della prova documentale.
artt. 24 e 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto che la deduzione della carenza di titolarità al rimborso fosse una mera difesa e quindi proponibile anche con memorie e in appello nel processo tributario.
Non possono essere usati per ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove o del contenuto dei documenti prodotti; tale censura attiene al merito ed è inammissibile.
art. 14, commi 1, 2 e 4 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina del TUA attribuirebbe la legittimazione al rimborso e che la decisione di merito sarebbe errata.
artt. 16, comma 3, 52, comma 1, 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamati a supporto della tesi sulla titolarità del diritto al rimborso e sulla natura dell'imposta.
art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. in legge
Norma sulla addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, discussa quanto alla sua natura autonoma o accessoria e alla compatibilità con il diritto UE.
art. 5 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
Richiamato quale norma di modifica della disciplina dell'addizionale provinciale.
art. 1, par. 2 direttiva 2008/118/CE
Invocato per sostenere l'incompatibilità dell'addizionale con l'ordinamento unionale in difetto di finalità specifiche.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la contestazione della titolarità attiva del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio costituisce normalmente una mera difesa o eccezione in senso lato, sicché può essere sollevata anche in appello e, nel processo tributario, con memorie illustrative.
- La deduzione di essere consumatore finale, con conseguente carenza di legittimazione al rimborso, attiene a un fatto impeditivo della pretesa e non richiede una specifica eccezione in senso stretto.
- In Cassazione non è ammissibile censurare, sotto il paradigma degli artt. 115 e 116 c.p.c., la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, salvo i limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo.
- L'erronea percezione del contenuto di un documento non integra un vizio di legittimità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma può semmai rilevare come errore revocatorio, se ne ricorrono i presupposti.
- Quando il motivo principale è infondato o inammissibile e assorbe le ulteriori censure, la Corte rigetta il ricorso e applica le conseguenze economiche della soccombenza, incluso il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
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