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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10025/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto da un Comune alla domanda di stabilizzazione nei ruoli comunali di una maestra di infanzia inserita in una procedura bandita nel 2009. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente il diploma magistrale triennale posseduto dalla docente, valorizzando il parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012 sul valore abilitante del diploma ai fini dell’inserimento in graduatorie di istituto. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, affermando che alla stabilizzazione poteva accedere solo chi fosse stato assunto a tempo determinato tramite procedure selettive concorsuali o previste dalla legge e che la ricorrente non aveva superato né un concorso né un esame di abilitazione, possedendo solo il diploma triennale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il superamento di una procedura selettiva pubblica fosse circostanza provata e non contestata; 2) violazione di varie disposizioni sulla disciplina del reclutamento e dell’abilitazione degli insegnanti, sostenendo che il diploma magistrale consentisse l’accesso al ruolo o alla stabilizzazione; 3) erronea lettura del parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012, che secondo lei avrebbe riconosciuto l’idoneità del diploma alla stabilizzazione; 4) erronea applicazione della lex specialis del bando comunale, assumendo che il possesso dei titoli indicati fosse alternativo ed equivalente e che il titolo triennale fosse di per sé abilitante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta solo per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e comunque la ricorrente proponeva una lettura alternativa degli atti di causa. Ha respinto il secondo e il terzo motivo richiamando un orientamento già consolidato della Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non è titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; il diploma ha valore abilitante solo per alcuni fini, ma non consente di superare il requisito dell’inserimento nelle graduatorie permanenti o equivalenti, che costituiscono canale per l’accesso ai ruoli. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che il bando richiedeva alternativamente il superamento di un concorso o il possesso di un titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, mentre il diploma triennale non rientrava tra tali titoli. Il controricorso del Comune è stato notificato tardivamente, sicché nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di censurare la mera diversa valutazione delle prove; la violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di ricorso invocata per la denuncia di violazione di legge sostanziale

  • art. 370 c.p.c.

    indicato per la tardività del controricorso notificato oltre il termine di venti giorni

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per la proroga del termine che scadeva in giorno festivo o comunque da computarsi secondo le regole di proroga

  • art. 1, comma 605, l. n. 296/2006

    istitutivo delle graduatorie ad esaurimento; il solo diploma magistrale non è sufficiente per l’inserimento

  • art. 1, comma 558, l. n. 296/2006

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla procedura di stabilizzazione; la Corte non ne ricava una regola favorevole alla ricorrente

  • d.l. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1

    richiamato quale disciplina delle graduatorie permanenti, propedeutiche all’immissione in ruolo

  • legge 18 marzo 1968, n. 444, artt. 9 e 14

    richiamati come base della disciplina degli insegnanti di scuola materna e dei relativi titoli

  • d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    quadro normativo del reclutamento e dei concorsi per titoli del personale docente

  • art. 2 del decreto interministeriale 10 marzo 1997

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’equiparazione del titolo, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1, comma 55, legge 27 dicembre 2006, n. 196

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non vi riconosce effetti utili alla tesi della stabilizzazione

  • art. 39 R.D. 5 febbraio 1928, n. 577

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie

  • art. 1, comma 558, legge 27 dicembre 2006, n. 196

    richiamato nel motivo in relazione alla procedura di stabilizzazione; la Corte ne esclude l’efficacia espansiva rispetto ai requisiti richiesti dal bando

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle precedenti pronunce conformi della Corte

Massime di principio

  • In cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei documenti di causa; è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai limiti consentiti.
  • Ai fini dell’accesso a graduatorie o procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego scolastico, il possesso di un titolo abilitante in senso lato non equivale automaticamente al possesso del requisito richiesto per l’inserimento nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento e, quindi, per l’accesso ai ruoli.
  • Il diploma magistrale, anche se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non è di per sé sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, perché il sistema normativo collega tale inserimento al possesso di requisiti ulteriori e specifici.
  • Il parere amministrativo o consultivo che riconosca al diploma magistrale valore abilitante per un determinato fine non può essere esteso oltre il proprio ambito, se la questione controversa riguarda l’accesso a graduatorie permanenti o a procedure di stabilizzazione.
  • Quando il bando di stabilizzazione richiede alternativamente il superamento di un concorso o il possesso di un titolo abilitante specifico, il giudice deve verificare in concreto se il titolo invocato rientri tra quelli espressamente o implicitamente contemplati; non è sufficiente una generica equiparazione funzionale del titolo di studio.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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