Cassazione Civile, Ordinanza n. 09214/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto ai benefici previsti per i superstiti di vittima del dovere. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Ministero della Difesa a corrispondere tali benefici ai figli di un capitano di corvetta riconosciuto equiparato a vittima del dovere, pur essendo i figli maggiorenni e non più a carico del padre al momento del decesso, e pur in presenza del coniuge superstite. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni normative in materia, sostenendo che la sentenza impugnata aveva esteso indebitamente il beneficio ai figli maggiorenni non conviventi e non fiscalmente a carico, in contrasto con la disciplina applicabile ai superstiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero della Difesa, richiamando un precedente recente conforme. Ha affermato che i superstiti aventi diritto ai benefici previsti per le vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della L. n. 466 del 1980, sicché il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando sia vivente il coniuge avente diritto. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dei superstiti. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale seguito, e la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'interpretazione delle norme in materia di benefici ai superstiti.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206/2004
La Corte ne richiama l'applicazione nel sistema dei benefici ai superstiti delle vittime del dovere, come modificato dalla normativa successiva.
art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/2007
Disposizione che estende ai superstiti di vittime del dovere il beneficio previsto per le vittime del terrorismo, rinviando ai soggetti individuati dalla disciplina del 1980.
Individua i superstiti aventi titolo al beneficio; secondo la Corte il beneficio non compete ai figli non fiscalmente a carico se è vivente il coniuge avente diritto.
art. 3, co. 6, d.P.R. n. 243/2006
Richiamato nella parte narrativa della vicenda per escludere la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non è il fulcro della decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- I benefici previsti per i superstiti delle vittime del dovere si applicano secondo il rinvio ai soggetti individuati dalla disciplina speciale richiamata, senza possibilità di estendere il diritto oltre i limiti soggettivi espressamente previsti.
- In presenza del coniuge superstite avente diritto, il beneficio non spetta ai figli che, al momento del decesso della vittima, non risultino fiscalmente a carico.
- Quando la soluzione della controversia dipende esclusivamente dall'interpretazione della disciplina applicabile e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Il sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale consolidato può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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