Cassazione Civile, Ordinanza n. 09205/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego tra un'azienda sanitaria locale e due dipendenti addetti a turni notturni. In primo grado le lavoratrici avevano chiesto il riconoscimento del diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa per le giornate di servizio svolte in fascia notturna, dal 20 settembre 2001 fino al riconoscimento del beneficio da parte dell'ente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva respinto i gravami dell'ente ritenendo che, in base all'accordo decentrato del 9 luglio 1996, la mancata predisposizione di turnazioni idonee a consentire la consumazione del pasto escludeva che i buoni pasto, spendibili solo fuori dall'orario di lavoro, potessero giustificare un recupero di 20 minuti al giorno mediante prolungamento dell'orario. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto formalmente la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo però che la Corte d'appello si sarebbe pronunciata su un tema estraneo al reale oggetto del giudizio, perché la domanda originaria riguardava il diritto al buono mensa sostitutivo e non il compenso per straordinario da prolungamento del servizio; ha dunque censurato la sentenza per avere affrontato una questione diversa da quella effettivamente dedotta in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo non coerente con la doglianza sostanziale: la ricorrente aveva ricondotto le proprie censure esclusivamente all'art. 360, n. 5, c.p.c., senza denunciare in modo univoco una nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che sarebbe stata la corretta prospettazione se davvero la Corte territoriale avesse deciso su un oggetto diverso. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto carente anche sotto il profilo dell'art. 366 c.p.c., perché non trascriveva in modo sufficiente le parti essenziali degli atti e dei documenti su cui si fondavano le doglianze. Conseguentemente, l'azienda sanitaria è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
n. 5; richiamo anche alla fattispecie del n. 4
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici e riconducibili in modo immediato e inequivoco a una delle ipotesi tipizzate; se la doglianza riguarda omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il motivo deve far emergere chiaramente la nullità della sentenza, non potendo essere veicolato come mera critica alla motivazione o come violazione di legge.
Il vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione va denunciato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché il motivo contenga un riferimento univoco alla nullità della decisione derivante dall'omissione.
Il ricorso deve rispettare il requisito di specificità e completezza, riportando almeno le parti essenziali degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure; non basta rinviare o trascrivere la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ferma la verifica dell'effettiva debenza da parte dell'amministrazione giudiziaria.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi del rito camerale accelerato per il filtro di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve coincidere con la reale ragione di censura: se si contesta che il giudice abbia deciso su un oggetto diverso da quello devoluto, occorre far valere in modo chiaro una nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non una generica insufficienza motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: chi impugna deve indicare e, almeno nelle parti essenziali, riportare gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze, senza limitarsi a una ricostruzione critica della decisione impugnata.
- La mancata univoca individuazione della corretta causa di impugnazione e l'omessa trascrizione degli atti rilevanti comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di legittimità e può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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