Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato presso un consorzio pubblico/para-pubblico addetto alla gestione e manutenzione di impianti di depurazione. La corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al compenso per lavoro straordinario pari a 30 minuti per ogni giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto, per il quinquennio anteriore all’8 luglio 2008 fino al deposito del ricorso di primo grado. Secondo il giudice di merito, il consorzio, pur avendo introdotto un sistema sostitutivo della mensa e pur essendo obbligato da una propria deliberazione a disciplinare la pausa pranzo e a predisporre i turni di sospensione dell’orario, non aveva organizzato tale sospensione; di conseguenza il plus orario richiesto per recuperare la pausa non poteva essere ricondotto a una pausa realmente e regolarmente fruibile, ma costituiva lavoro eccedente da remunerare. Nel ricorso per cassazione il consorzio deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 8 d.lgs. 66/2003, sostenendo di aver comunque garantito ai dipendenti un tempo per consumare il pasto mediante turnazione di fatto e che non esisteva un obbligo di formalizzare la turnazione nella contrattazione collettiva; inoltre denunciava la violazione dell’art. 38 del CCNL Regioni e Autonomie locali e l’omesso esame di un fatto decisivo, affermando che il lavoro straordinario sarebbe remunerabile solo se autorizzato dal dirigente e che, ove si ritenesse non fruita la pausa, il tempo lavorato oltre l’orario programmato senza preventiva autorizzazione non sarebbe comunque retribuibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito non aveva negato in astratto la possibilità di pausa pranzo sul posto di lavoro, ma aveva accertato in concreto che il consorzio non aveva dato esecuzione alla propria deliberazione, omettendo di disciplinare e far funzionare i turni di sospensione necessari a consentire la pausa; pertanto la fruizione non poteva essere rimessa alla sola iniziativa individuale del lavoratore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Cassazione ha osservato che, anche ammettendo il principio secondo cui il lavoro eccedente l’orario non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla retribuzione straordinaria senza autorizzazione, nel caso concreto la prestazione era stata richiesta dallo stesso datore di lavoro come recupero dell’orario correlato ai buoni pasto, sicché il dipendente aveva adempiuto a una precisa richiesta datoriale; quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorso non indicava in modo specifico il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento della discussione e la decisività. È stata altresì disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo, senza spese per l’intimato non costituito.
Norme richiamate
La norma consente la collocazione della pausa tra inizio e fine del lavoro tenendo conto delle esigenze tecniche del processo produttivo, ma nel caso concreto la Cassazione rileva che non era in discussione la possibilità astratta della pausa, bensì la mancata attuazione concreta di una disciplina organizzativa della stessa da parte del datore di lavoro.
art. 38 CCNL Personale Comparto Regioni ed Autonomie Locali
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere che lo straordinario richiede situazioni eccezionali e autorizzazione dirigenziale; la Corte osserva però che, nel caso concreto, la prestazione era stata richiesta dal datore di lavoro per recuperare la pausa pranzo.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame richiede la rigorosa indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Sono richiamati per precisare gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e dei fatti dedotti in cassazione, in relazione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accertamento in fatto circa la mancata attuazione concreta di un obbligo organizzativo datoriale, il ricorso per violazione di legge è inammissibile se si limita a prospettare una diversa lettura astratta della disciplina senza confrontarsi con quella ratio decidendi.
- Il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario può sorgere anche quando la prestazione eccedente l’orario ordinario sia stata richiesta dal datore di lavoro per recuperare una pausa o un tempo di sospensione correlato a un diverso assetto organizzativo; in tal caso non rileva che lo straordinario non sia qualificato come ordinario fattore di programmazione.
- La pausa pranzo può essere prevista anche sul posto di lavoro, ma deve risultare effettivamente disciplinata e organizzata dal datore; non è sufficiente una possibilità lasciata all’iniziativa unilaterale del dipendente, specie se tale iniziativa lo esporrebbe a conseguenze disciplinari.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento e il modo in cui è stato discusso in giudizio e la sua decisività.
- In presenza di rigetto del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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