Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di seconda fascia dell'ex INPDAP aveva agito davanti al giudice del lavoro sostenendo che l'ente gli avesse illegittimamente decurtato la retribuzione di risultato per tre annualità mediante tre determine adottate in violazione delle regole procedimentali di valutazione, senza contraddittorio, senza adeguata motivazione e senza gli atti consultivi previsti dai regolamenti interni e dalla disciplina legale. Aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata nomina a vicario di dirigente generale. Il tribunale aveva respinto la domanda, mentre la corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, dichiarando illegittime le riduzioni stipendiali e condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme contrattuali, regolamentari e legislative sulla valutazione dirigenziale, deducendo che il giudice d'appello, pur rilevando vizi del procedimento valutativo, non avrebbe potuto sostituirsi all'amministrazione e riconoscere l'intera retribuzione di risultato, dovendo al più ordinare una nuova valutazione; 2) violazione dell'art. 1218 c.c. per avere riconosciuto il danno da perdita di chance senza prova di una concreta probabilità di conseguire l'incarico fiduciario; 3) vizio di percezione ex art. 115 c.p.c. nella quantificazione del danno patrimoniale; 4) violazione degli artt. 1226 e 112 c.p.c. per avere liquidato anche un pregiudizio relativo alla pensione non domandato. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata risarcitoria e la mancata rifusione delle spese del consulente tecnico di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale: quando la valutazione del dirigente è viziata sotto il profilo procedimentale, il lavoratore ha diritto alla ripetizione della valutazione e, se del caso, al risarcimento del danno, ma il giudice non può sostituirsi alla pubblica amministrazione ed effettuare direttamente la valutazione discrezionale omessa o erronea. Poiché la sentenza d'appello aveva invece riconosciuto l'intero importo della retribuzione di risultato come se fosse dovuto a titolo di adempimento, la decisione è stata cassata con rinvio. Gli altri motivi dell'INPS sono stati assorbiti; il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, e il secondo assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi del ricorso principale; il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e il secondo è rimasto assorbito. La Corte ha chiarito che, in presenza di vizi procedimentali della valutazione dirigenziale, il giudice può accertare l'illegittimità e disporre la ripetizione della valutazione o il risarcimento del danno, ma non può sostituirsi all'amministrazione attribuendo direttamente la retribuzione di risultato come se la valutazione fosse stata favorevole. Al giudice del rinvio spetterà anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1999
disciplina la procedura di valutazione dei dirigenti; la sua violazione rileva come vizio del procedimento valutativo, ma non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
richiamato dall'INPS tra le fonti regolanti la valutazione dirigenziale e le conseguenze della stessa.
artt. 21-22 d.lgs. n. 165/2001
richiamati come norme inerenti agli organi e alle regole procedurali di valutazione e controllo dei dirigenti.
art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001
attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti e di rilasciare procura speciale ai difensori.
artt. 14 e 15 d.lgs. n. 33/2013
richiamati per affermare la pubblicità legale dell'atto di nomina del dirigente pubblico e della durata dell'incarico.
invocato sia per la responsabilità contrattuale datoriale sia, nel ricorso incidentale, per il risarcimento del danno da perdita di chance.
richiamato per denunciare un preteso errore di percezione nella lettura delle risultanze peritali.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno, contestata dall'INPS per asserito superamento delle domande proposte.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la denunciata omessa pronuncia su alcune domande o voci di danno.
la cassazione della sentenza travolge anche la pronuncia sulle spese, consentendo al giudice del rinvio di rideterminarle integralmente.
richiamati come criteri ermeneutici per l'interpretazione del contratto collettivo applicabile.
art. 5, comma 3, CCIE Inpdap 2007
richiamato quale fonte della procedura di valutazione dirigenziale.
art. 5 e art. 10 CCNL 2002/2005 per il personale dirigente degli enti pubblici non economici
richiamati quali fonti della disciplina del trattamento retributivo e della valutazione del personale dirigenziale.
Regolamento INPDAP n. 319 del 4.4.2006
richiamato per la disciplina interna della valutazione del personale con incarico dirigenziale.
art. 4 e art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E
richiamati nel motivo di ricorso come norme sulla sindacabilità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando una valutazione dirigenziale della pubblica amministrazione è svolta in violazione delle regole procedimentali previste da legge, contratto collettivo o regolamento, il giudice può accertare l'illegittimità del procedimento, ma non può sostituirsi all'amministrazione nel compiere la valutazione discrezionale omessa o viziata.
- In caso di illegittimità della procedura valutativa, il lavoratore può chiedere la ripetizione della valutazione e, nei limiti dei presupposti allegati e provati, il risarcimento del danno, anche da perdita di chance; non può invece ottenere direttamente l'attribuzione del trattamento economico come se la valutazione fosse stata positiva.
- La domanda di condanna al pagamento dell'emolumento integrale e la domanda risarcitoria per perdita di chance sono domande diverse: la prima presuppone l'adempimento dell'obbligazione retributiva, la seconda la prova di una concreta probabilità di conseguire il bene della vita non ottenuto.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato perché assorbite e rispetto alle quali manca una vera soccombenza attuale.
- La cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese di lite, consentendo al giudice di rinvio di rideterminare integralmente il regolamento spese in base all'esito finale della controversia.
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