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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09194/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal computo dell'indennità chilometrica dovuta a un lavoratore che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive ritenendo applicabile l'art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010-2012 e qualificando la voce come trattamento di natura retributiva, non come mero rimborso spese, con conseguente inapplicabilità della disciplina deteriore introdotta dal contratto integrativo regionale Calabria 2008-2011. Il consorzio datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, del CCNL, dell'art. 7 commi 2 e 3 del CIR Calabria, dell'art. 2, comma 9, lett. f), del CCNL, dell'art. 20 del CIR e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. Sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel disattendere il dato letterale dell'art. 54, che definirebbe espressamente il chilometrico come rimborso, nel ritenere la voce di natura retributiva e quindi salvaguardata, nel considerare estensibile al rimborso per uso del mezzo proprio la delega alla contrattazione decentrata prevista per le sole missioni e trasferte, e nel trascurare che il CIR sarebbe stato successivo al CCNL e dunque idoneo a chiarire la comune volontà delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, in base al coordinamento letterale e sistematico delle clausole contrattuali, la materia delegata alla contrattazione decentrata riguardava solo missioni e trasferte ex art. 16 del CCNL, non il diverso istituto del rimborso per uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro disciplinato dall'art. 54. Ha inoltre osservato che la clausola dell'art. 54, comma 6, sulla natura di mera restituzione delle somme anticipate dal lavoratore non consente, da sola, di ritenere derogabile la disciplina nazionale da parte del livello decentrato in assenza di espressa previsione. È stata anche rilevata un'inammissibilità dell'argomento difensivo fondato sul preteso contrasto con un precedente di legittimità relativo a un diverso CCNL, perché il testo contrattuale previgente non era stato depositato. La Corte ha quindi confermato la qualificazione della voce come compenso di disagio avente natura retributiva, con conseguente salvezza del trattamento di maggior favore già in godimento, e ha condannato il ricorrente alle spese oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 6, CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    "il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro"

    La clausola non basta a rendere derogabile dalla contrattazione decentrata la disciplina del rimborso chilometrico per uso del mezzo proprio, in mancanza di espressa previsione nel CCNL sulle materie delegabili.

  • art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    rimborso forfettario giornaliero secondo fasce di percorrenza; esclusione di effetti sulle mensilità aggiuntive e sulla tassazione

    La disciplina regionale è stata ritenuta applicabile solo se ricompresa nella delega del CCNL; nel caso concreto non lo era, perché riferita al diverso settore delle missioni e trasferte.

  • art. 2, comma 9, lett. f), CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    "il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)"

    L'elenco delle materie demandate al secondo livello è tassativo; la delega concerne missioni e trasferte ex art. 16, non il rimborso per il mezzo proprio ex art. 54.

  • art. 16 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    spese per viaggio, vitto e alloggio e altre sostenute per ragioni inerenti al servizio; possibilità per i contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso

    È la disposizione che legittima la contrattazione integrativa in materia di missioni e trasferte, e non disciplina il tragitto casa-lavoro con mezzo proprio.

  • art. 20 Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    salvezza dei trattamenti economici di maggior favore in godimento

    I trattamenti già in godimento restano protetti e non possono essere incisi da modifiche peggiorative introdotte dal livello decentrato, se legittimamente operanti.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte richiama i criteri ermeneutici contrattuali, ma li applica in combinazione con il dato letterale e sistematico del complesso contrattuale collettivo.

  • art. 1363 c.c.

    Nell'interpretazione della contrattazione collettiva assume rilievo centrale il coordinamento tra le clausole dell'intero testo, anche per ricostruire la volontà delle parti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione l'onere di depositare i contratti collettivi posti a fondamento del ricorso è imposto a pena di improcedibilità; il deposito deve riguardare il testo integrale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di contratti collettivi è trattata, in cassazione, come violazione di norme di diritto e richiede interpretazione secondo gli artt. 1362 ss. c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della contrattazione collettiva multilivello, il conflitto tra clausole nazionali e territoriali va risolto ricercando la reale volontà delle parti attraverso il coordinamento sistematico delle disposizioni, non applicando meccanicamente criteri gerarchici o di specialità propri delle fonti legislative.
  • L'elenco delle materie devolute alla contrattazione decentrata, quando formulato in modo tassativo dal contratto nazionale, deve essere interpretato restrittivamente: la disciplina di livello inferiore non può estendersi a istituti diversi e non espressamente delegati.
  • La clausola che qualifichi una voce come rimborso o restituzione non esclude, di per sé, che la stessa sia considerata retributiva se, in concreto, è erogata in modo fisso, continuativo e sganciato dall'effettivo esborso documentato del lavoratore.
  • In sede di legittimità, chi fonda il ricorso su un contratto collettivo deve depositarne il testo integrale; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile o comunque non scrutinabile nella parte che presuppone quel testo.
  • Nel giudizio di cassazione la violazione dei contratti collettivi si denuncia come violazione di legge e il relativo controllo di legittimità richiede l'applicazione dei criteri ermeneutici codicistici, con preminenza del coordinamento testuale e sistematico delle clausole.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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