Cassazione Civile, Ordinanza n. 09169/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della Regione, dell'indennità di rischio e dell'indennità di disagio previste dalla contrattazione decentrata regionale per il personale stabilmente addetto al computer. Le lavoratrici, qualificate come istruttori culturali e distaccate presso diversi Comuni, avevano ottenuto in primo grado l'accoglimento delle domande sulla base di attestazioni comunali che indicavano l'utilizzo quotidiano del terminale per almeno quattro ore al giorno. La Corte d'appello ha ritenuto dovute le indennità solo per i giorni di effettiva presenza in ufficio e ha consentito alle lavoratrici di depositare nuovi conteggi, rideterminando in ribasso gli importi. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa motivazione e nullità della sentenza per errata qualificazione del rapporto come distacco anziché comando e per conseguente ritenuta legittimazione passiva della Regione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina contrattuale collettiva, sostenendo che spettasse alle lavoratrici provare non solo l'uso del computer ma anche le concrete mansioni e le giornate di effettiva esposizione al rischio/disagio; 3) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per avere il giudice d'appello ammesso documentazione integrativa e nuovi conteggi nonostante preclusioni istruttorie; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte applicato il principio di non contestazione sulla modalità di svolgimento della prestazione, pur essendo la Regione estranea alla concreta organizzazione del lavoro presso i Comuni di destinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione comando/distacco e quella della legittimazione passiva non risultavano specificamente dedotte né in appello né adeguatamente localizzate nel ricorso, con ulteriore richiamo al giudicato interno; ha inoltre osservato che, nei rapporti di personale comandato o in posizione analoga, il lavoratore agisce nei confronti del proprio datore di lavoro, restando immutato il rapporto di impiego. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza ex art. 2697 c.c. era in realtà una critica alla valutazione delle prove e all'interpretazione della contrattazione integrativa, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto provato il fatto costitutivo del diritto; ha aggiunto che il sindacato di legittimità sui contratti integrativi è limitato ai canoni legali di interpretazione e alla motivazione. Ha respinto il terzo motivo, affermando che nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. possono superare le preclusioni, purché siano funzionali alla ricerca della verità materiale e motivati in modo non arbitrario; nel caso concreto la Corte d'appello aveva legittimamente consentito i nuovi conteggi e la documentazione prodromica. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la Regione non si era confrontata con la ratio decidendi, fondata principalmente sulle attestazioni dei Sindaci che provavano l'uso del computer per almeno quattro ore giornaliere, e solo in via rafforzativa sulla non contestazione. La Regione è stata condannata alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
Il vizio di legittimità deve essere dedotto nei limiti propri del motivo; non è consentito trasformare in violazione di legge una critica alla mera valutazione delle prove o introdurre questioni nuove non trattate nel merito.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente attribuito a una parte il fatto costitutivo o impeditivo; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio svolta dal giudice di merito.
art. 37 c.c.n.l. 2000
Richiamato dalla ricorrente quale fonte del trattamento economico accessorio, ma non oggetto di accoglimento della censura.
art. 41 c.c.n.l. 2004
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina retributiva collettiva, senza incidere sull'esito del ricorso.
Parte della disciplina contrattuale integrativa invocata dalla ricorrente in tema di indennità accessorie.
Disciplinava l'indennità di rischio invocata dalle lavoratrici e interpretata dai giudici di merito come dovuta al personale stabilmente addetto al computer.
Disciplinava l'indennità di disagio, anch'essa riconosciuta in base all'addizione stabile al computer.
Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi consentono al giudice di disporre acquisizioni utili alla ricerca della verità materiale, anche in presenza di preclusioni, se la prova già acquisita presenti un quadro incompleto ma significativo.
In appello il giudice del lavoro può ammettere nuovi mezzi di prova e documenti se indispensabili ai fini della decisione, bilanciando il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale.
Il principio di non contestazione opera quando la circostanza sia nella sfera di conoscibilità della parte; la doglianza è infondata se la decisione si fonda soprattutto su prove positive e solo in via aggiuntiva sulla non contestazione.
La distinzione tra comando e distacco rileva soprattutto nei rapporti interni tra amministrazioni; per il lavoratore resta ferma l'azione diretta verso il proprio datore di lavoro, salvo diversa previsione di legge o di contratto collettivo.
Il controllo di legittimità sulla violazione dei contratti e accordi collettivi riguarda i contratti nazionali e non i contratti integrativi, per i quali il sindacato di legittimità è limitato ai canoni legali di interpretazione e alla sufficienza/non contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non risultanti dalla sentenza impugnata; chi le propone deve anche indicare dove e quando siano state già sollevate.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia sbagliato a ripartire l'onere della prova tra fatti costitutivi e impeditivi; se il motivo attacca la valutazione del materiale istruttorio, la censura è inammissibile o comunque va ricondotta ai limiti del vizio motivazionale.
- Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice in primo e secondo grado possono superare le preclusioni istruttorie quando siano necessari per accertare la verità materiale, purché l'esercizio di tali poteri sia non arbitrario e adeguatamente motivato.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione dei contratti collettivi integrativi è ristretto: non basta invocare una diversa lettura della clausola, ma occorre dedurre la violazione dei canoni legali di interpretazione o un difetto di motivazione rilevante nei limiti consentiti.
- Il principio di non contestazione può operare anche quando le modalità di svolgimento della prestazione siano conosciute o conoscibili dalla parte datoriale; comunque, la decisione resiste se il giudice fonda l'accertamento soprattutto su prove positive specifiche e non solo sulla mancata contestazione.
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