Cassazione Civile, Ordinanza n. 09191/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ex dipendente pubblico aveva agito nei confronti dell'ente previdenziale e del ministero competente per ottenere, da un lato, il riconoscimento della computabilità della retribuzione di posizione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), con conseguente rideterminazione dell'importo spettante; dall'altro, aveva cercato di modificare la domanda per includere nella base di calcolo anche una quota dell'assegno di sede percepito all'estero. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo che l'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 consenta il computo solo delle voci espressamente previste o successivamente qualificate come computabili da speciali disposizioni di legge, e che la modifica della domanda fosse inammissibile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 112 e 420 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando: i) che la Corte avesse pronunciato oltre i limiti della domanda, senza esaminare correttamente la pretesa principale sul ricalcolo della retribuzione di posizione; ii) che avesse omesso di valutare il diniego di autorizzazione alla emendatio libelli; iii) in memoria, produceva una successiva sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda retributiva verso il ministero, sostenendo che ciò dovesse riverberarsi sul giudizio sul TFS.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso che la successiva sentenza di primo grado prodotta in memoria potesse incidere sul presente giudizio, perché riguardava un distinto accertamento sul diritto alla retribuzione di posizione e non era opponibile all'ente previdenziale, che in quel giudizio non era parte. Nel merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio di tassatività dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, secondo cui nel TFS si computano solo gli emolumenti espressamente previsti dalla norma o da disposizioni speciali; inoltre, la censura sulla motivazione era in parte inammissibile perché formulata in termini di insufficienza/contraddittorietà della motivazione, censura non più proponibile nei limiti tradizionali dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Dopo il rigetto del primo motivo, è stato respinto anche il secondo, poiché la valutazione sulla sussistenza dei gravi motivi per autorizzare la modifica della domanda ex art. 420 c.p.c. è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente ritenendo che si trattasse di una domanda radicalmente nuova. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è infondata quando la decisione di merito resta nei limiti della domanda e si limita ad applicare correttamente il titolo giuridico dedotto.
L'autorizzazione alla modifica della domanda richiede la sussistenza di gravi motivi, accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la nuova pretesa radicalmente diversa non è ammissibile.
Nel ricorso per cassazione occorre il rispetto del principio di specificità, con essenziale trascrizione degli atti e documenti rilevanti, non essendo sufficiente richiedere un esame diretto degli atti.
Dopo la riforma del 2012 non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini tradizionali, restando deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
La base di calcolo del TFS ha carattere tassativo: vi rientrano solo gli emolumenti espressamente indicati dalla norma o quelli resi computabili da successive disposizioni speciali di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, il criterio di computabilità delle voci retributive è tassativo: non sono includibili emolumenti non espressamente previsti dalla disciplina di riferimento o da norme speciali sopravvenute che ne autorizzino il computo.
- La distinzione tra accertamento del diritto alla corresponsione di una voce retributiva e accertamento della sua incidenza sul trattamento di fine rapporto/servizio impedisce di estendere automaticamente il giudicato formatosi sul primo giudizio al secondo, specie se il diverso convenuto non vi ha partecipato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti: il sindacato di legittimità non si attiva per il solo fatto che il ricorrente invochi l'esame diretto degli atti.
- La valutazione dei 'gravi motivi' per autorizzare la modifica della domanda nel rito del lavoro è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; la Corte di cassazione può censurarlo solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ammesso.
- Le censure di motivazione formulate come mera insufficienza o contraddittorietà sono inammissibili se non ricondotte alla violazione del minimo costituzionale della motivazione o all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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