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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41336/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria un immobile sito nel territorio comunale. A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, il contratto era stato risolto, ma l'immobile non era stato restituito e restava nella materiale disponibilità del conduttore. Nonostante ciò, la società di leasing aveva pagato l'IMU per l'anno 2012 e aveva poi chiesto il rimborso dell'importo versato. Il diniego di rimborso opposto dall'ente gestore del tributo era stato impugnato; sia il giudice di primo grado sia la commissione tributaria regionale avevano respinto la domanda, affermando che, dopo la risoluzione del leasing, soggetto passivo IMU resta il locatore anche se non ha ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 1, comma 672, L. n. 147 del 2013, sostenendo che la soggettività passiva IMU non potesse gravare sul locatore in assenza di effettiva riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore anche se non ha ancora ottenuto la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, poiché ai fini dell'imposta rileva il vincolo contrattuale che sorregge la detenzione qualificata e non la mera detenzione materiale. Ha quindi confermato il diniego di rimborso e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    norma processuale richiamata per censurare violazione di legge; il motivo è stato esaminato come denuncia di falsa applicazione di norme sostanziali tributarie.

  • art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato dalla ricorrente come norma violata nella disciplina della soggettività passiva IMU.

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011

    secondo la Corte, in caso di risoluzione del leasing il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore, anche se il bene non è stato ancora materialmente riconsegnato.

  • art. 1, comma 672, L. n. 147 del 2013

    richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte esclude che incida diversamente sulla soggettività passiva IMU nel caso di leasing risolto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater

    consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In materia di IMU, la soggettività passiva, dopo la risoluzione del contratto di leasing, torna in capo al locatore anche se l'utilizzatore non ha ancora restituito materialmente l'immobile.
  • Ai fini impositivi, assume rilievo il vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene; venuto meno il rapporto, la permanenza nella disponibilità materiale dell'utilizzatore non impedisce il ritorno della soggettività passiva al locatore.
  • La disciplina della TASI non è automaticamente estensibile all'IMU quando il presupposto impositivo dei due tributi è diverso.
  • Quando il giudice di merito si conforma all'orientamento consolidato della Corte sulla soggettività passiva IMU nel leasing risolto, la censura di violazione di legge è infondata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneLeasing
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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