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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione di irregolarità emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2014 relativa all'anno d'imposta 2014. La comunicazione recava una pretesa di maggiore IRES pari a euro 27.788,00, oltre sanzioni per euro 2.778,80 e interessi per euro 1.526,97. La CTP e poi la CTR avevano ritenuto inammissibile il ricorso, sul rilievo che tale comunicazione non rientrasse tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 perché priva di una pretesa tributaria sufficientemente compiuta e di autonome ragioni fattuali e giuridiche. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la comunicazione ex art. 36-bis fosse autonomamente impugnabile in quanto contenente una pretesa tributaria già definita.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque esposto una motivazione sufficiente e non meramente apparente, poiché aveva spiegato perché riteneva non impugnabile l'atto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973, quando contenga una pretesa impositiva compiuta e renda note al contribuente le concrete ragioni fattuali e giuridiche della stessa, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    La comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato può integrare una pretesa impositiva già compiuta e, se così connotata, è suscettibile di immediata impugnazione.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata in senso estensivo; sono impugnabili anche atti non espressamente indicati che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria con specificazione delle ragioni.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la motivazione meramente apparente integra nullità solo in caso di assoluta inintelligibilità o mancanza del ragionamento decisorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale a sostegno di un'interpretazione estensiva degli atti impugnabili, per assicurare tutela al contribuente.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale a sostegno dell'impugnabilità degli atti che esprimono una pretesa tributaria.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a fondamento dell'esigenza di buon andamento dell'amministrazione e dell'interpretazione estensiva degli atti impugnabili.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sorge già al ricevimento di una comunicazione che renda nota una pretesa tributaria definita.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448

    È richiamata come dato che ha determinato l'allargamento della giurisdizione tributaria, coerente con un'interpretazione ampia dell'art. 19.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata estensivamente quando l'atto dell'ente impositore contenga una pretesa tributaria ben individuata e già compiutamente percepibile dal contribuente.
  • È immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario ogni atto che comunichi al contribuente una pretesa fiscale definita, con esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche, senza che sia necessario attendere un successivo atto autoritativo espressamente previsto dall'elenco legale.
  • La comunicazione di irregolarità emessa ex art. 36-bis DPR 600/1973 è impugnabile quando non sia un mero atto interlocutorio, ma una contestazione compiuta di maggiore imposta, sanzioni e interessi.
  • La motivazione apparente della sentenza ricorre solo quando il provvedimento sia privo di reale intelligibilità o di un effettivo percorso argomentativo; non basta la mera sinteticità della motivazione se il ragionamento del giudice resta comprensibile.
  • Ai fini dell'interesse ad agire, è sufficiente la conoscenza di una pretesa tributaria già definita, poiché il contribuente può ottenere una pronuncia idonea a cristallizzare la propria posizione prima dell'emissione della cartella di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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