Sentenza n. 4450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante la rimozione d’ufficio di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008, aveva disposto la rimozione d’ufficio di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza titolo in un immobile condotto in locazione. In primo grado la società aveva contestato, tra l’altro, la propria estraneità all’abuso e la natura pertinenziale delle opere. Il TAR aveva rilevato che la società era stata destinataria, insieme alla proprietaria e al responsabile dei lavori, dell’avviso di avvio del procedimento, aveva partecipato al procedimento con memorie e relazione tecnica e aveva ricevuto la precedente determinazione dirigenziale del 2019, con cui era stata intimata la demolizione delle opere abusive, con avvertimento dell’intervento d’ufficio in caso di inottemperanza. Tale ordine di demolizione non era stato tempestivamente impugnato. In appello la società ha dedotto: violazione degli artt. 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a., per il deposito tardivo da parte di Roma Capitale della documentazione posta a fondamento della decisione e conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; erronea e insufficiente valutazione dei fatti e del diritto, sostenendo che le opere costituivano una pertinenza di limitate dimensioni, priva di autonomia funzionale, senza incremento di superficie utile o di carichi urbanistici, eventualmente realizzabile mediante SCIA o soggetta a sanzione pecuniaria anziché demolitoria. La società ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva e responsabilità, dichiarando di avere ricevuto l’immobile nello stato di fatto e di diritto esistente, e ha riproposto i motivi di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’eventuale mancata notificazione dell’ordine di demolizione non ne determina l’illegittimità, ma incide soltanto sulla decorrenza del termine per impugnarlo, che decorre dalla conoscenza del provvedimento. Nel caso concreto, l’ordine di demolizione del 2019 non era stato tempestivamente impugnato. Poiché tale ordine costituiva l’atto direttamente lesivo, la sua mancata impugnazione comportava il difetto di interesse a contestare successivamente il precedente segmento procedimentale e i presupposti dell’ordine ripristinatorio. Il successivo provvedimento di demolizione o rimozione d’ufficio, adottato in conseguenza dell’inottemperanza, avrebbe potuto essere contestato soltanto per vizi propri. Da ciò deriva anche l’irrilevanza della dedotta tardività del deposito documentale di Roma Capitale: tale tardività non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, sicché non sussiste una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa. Il secondo motivo e i motivi di primo grado riproposti sono stati assorbiti, poiché la mancata tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione precludeva l’esame delle censure relative all’abusività, alla natura pertinenziale delle opere, al regime edilizio applicabile e alla responsabilità della società; il Collegio ha comunque rilevato dagli atti la chiara abusività del manufatto. La questione della pretesa domanda nuova sulla natura pertinenziale è stata ritenuta non rilevante ai fini della decisione, anche perché non riguardante vizi propri dell’atto impugnato. La società appellante è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
La norma è indicata quale base normativa dell’intervento di rimozione o demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di titolo.
La norma regionale è indicata quale ulteriore base normativa del provvedimento sanzionatorio edilizio.
Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, alla quale la società aveva partecipato.
La disposizione è invocata per la dedotta tardività del deposito documentale e per la disciplina dei termini processuali; il Consiglio di Stato ha escluso che la censura potesse incidere sull’esito del giudizio.
La disposizione è richiamata in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa; la loro violazione è stata esclusa per l’irrilevanza della produzione documentale rispetto all’esito necessario della controversia.
La norma è stata invocata dall’appellante per ottenere la rimessione della causa al primo giudice, ma non è stata applicata poiché l’appello è stato respinto.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione o ripristino costituisce l’atto direttamente lesivo che deve essere tempestivamente impugnato; la mancata impugnazione preclude, per difetto di interesse, la contestazione dei precedenti segmenti procedimentali e dei presupposti dell’ordine in occasione dell’impugnazione del successivo intervento d’ufficio.
- Il successivo provvedimento di demolizione o rimozione d’ufficio adottato per effetto dell’inottemperanza all’ordine ripristinatorio può essere contestato soltanto per vizi propri e non per censure riferite all’abusività dell’opera, alla legittimazione del destinatario o alla legittimità dell’originario ordine non impugnato.
- L’eventuale mancata notificazione dell’ordine di demolizione non determina l’illegittimità dell’atto, ma incide sulla decorrenza del termine per impugnarlo, che decorre dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
- La dedotta tardività del deposito documentale non comporta, di per sé, la violazione del contraddittorio o del diritto di difesa quando, anche eliminando tale documentazione, l’esito del giudizio non avrebbe potuto essere diverso per una preclusione processuale già determinante.
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