Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Trieste K10/792589 dd 22.4.2022, notificato l’11.6.2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del reddito
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato nel 2018 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per carenza del requisito reddituale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza dell'istruttoria e motivazione generica e insufficiente. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura non avrebbe considerato i redditi del fratello, asseritamente convivente e stabilmente occupato, ai fini della valutazione della capacità economica familiare. Ha inoltre chiesto l'acquisizione del fascicolo istruttorio. L'Amministrazione ha evidenziato che il ricorrente non aveva indicato il fratello come componente convivente del nucleo familiare nella domanda, non aveva prodotto durante il procedimento la documentazione necessaria alla sommatoria dei redditi e non aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo la causa matura e non necessarie ulteriori acquisizioni documentali. Nel merito ha ritenuto legittimo il provvedimento prefettizio. Il requisito reddituale è stato considerato condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza, da verificare con riferimento al reddito del triennio precedente alla domanda e da mantenere con stabilità e continuità fino al giuramento. L'Amministrazione aveva acquisito dall'Agenzia delle Entrate i dati reddituali del ricorrente per gli anni dal 2014 al 2020 e aveva rilevato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, una capacità reddituale inferiore ai parametri previsti dall'art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990. Il ricorrente era stato informato dei motivi ostativi mediante preavviso di rigetto, letto tramite il portale ministeriale, ma non aveva presentato memorie o documenti. La censura relativa ai redditi del fratello è stata ritenuta infondata perché il fratello non era stato indicato nella domanda come componente convivente del nucleo familiare, non era stata dimostrata la convivenza per l'intero periodo rilevante e tale circostanza non risultava dalle certificazioni anagrafiche acquisite. Neppure in giudizio il ricorrente ha fornito la prova necessaria per procedere alla sommatoria dei redditi. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e immune dai vizi dedotti. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno: (…) f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La concessione per residenza decennale richiede, oltre alla residenza legale, la verifica della sufficienza del reddito dell'aspirante.
art. 1, comma 2, d.P.R. 572/1993
Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
Definisce la nozione di residenza legale rilevante ai fini dell'acquisto della cittadinanza.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
Il requisito reddituale deve essere mantenuto fino al momento del giuramento.
art. 1, comma 4, d.P.R. 362/1994
È richiamato quale base del decreto ministeriale che prescrive la produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
DM 22 novembre 1994
Richiede, ai fini della dimostrazione della capacità reddituale, la documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
art. 3 d.l. 382/1989, convertito dalla l. 8/1990
I parametri reddituali previsti per la partecipazione alla spesa sanitaria sono ritenuti applicabili alla verifica della sufficienza del reddito ai fini della concessione della cittadinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito all'interessato di conoscere la carenza reddituale e di produrre osservazioni o documenti, senza che egli vi provvedesse.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il riferimento ai dati reddituali accertati e alla mancata produzione documentale integrativa.
art. 433 c.c.
È richiamato dall'Amministrazione per individuare i componenti del nucleo familiare i cui redditi possono essere considerati, se conviventi e debitamente indicati e documentati.
art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013
È richiamato quale fondamento del portale ministeriale attraverso il quale è stata comunicata e resa disponibile la comunicazione dei motivi ostativi.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, la sufficienza del reddito costituisce un requisito indefettibile, funzionale a verificare l'autosufficienza economica dell'aspirante e la sua capacità di contribuire alla collettività senza gravare sul pubblico erario.
- La capacità reddituale dell'aspirante alla cittadinanza deve essere valutata considerando sia il reddito maturato nel triennio precedente alla domanda, documentato mediante le dichiarazioni fiscali richieste, sia la sua permanenza con adeguata stabilità e continuità fino al momento del giuramento.
- La sommatoria dei redditi dei familiari può essere presa in considerazione soltanto quando sia dimostrata la loro appartenenza al nucleo familiare rilevante e la convivenza nel periodo oggetto di valutazione, mediante indicazione e documentazione tempestivamente fornita all'Amministrazione.
- Quando l'Amministrazione comunica specificamente, mediante preavviso di rigetto, la carenza del requisito reddituale e sollecita la produzione di documenti relativi ai redditi familiari, la mancata presentazione di osservazioni o documentazione impedisce di imputarle un difetto di istruttoria per non aver autonomamente considerato redditi non indicati né provati dall'interessato.
- Il provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza è adeguatamente motivato se indica i periodi nei quali il reddito dell'istante è risultato inferiore ai parametri applicabili e dà conto dell'assenza di documentazione integrativa idonea a superare la carenza rilevata.
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