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Sentenza

Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Torino, n. -OMISSIS-, con cui è stato vietato al ricorrente di accedere agli impianti dove si svolgono le manifestazioni sportive per i successivi cinque anni nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Torino che vietava per cinque anni l'accesso agli impianti ove si svolgono manifestazioni sportive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (tifoso destinatario di DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e l'eccesso di potere. Ha negato di avere tenuto la condotta contestata e ha sostenuto di essere stato erroneamente identificato. L'errore sarebbe stato confermato anche dal GIP in sede di convalida dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia al termine del primo tempo delle partite disputate dal Torino. L'amministrazione aveva fondato l'identificazione su immagini non nitide, sull'analisi del traffico telefonico e su un riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Il Collegio ha premesso che il DASPO ha natura preventiva e non sanzionatoria, prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su una valutazione probabilistica secondo il criterio del più probabile che non, purché sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti e da un quadro indiziario univoco ed evidente. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità, ma deve bilanciare l'interesse pubblico alla sicurezza con quello privato all'accesso agli stadi. Nel caso concreto, tale soglia probatoria non è stata raggiunta: le immagini erano troppo poco nitide per consentire l'identificazione e sembravano anche mostrare abiti diversi; l'aggancio alla cella telefonica non dimostrava il luogo di presenza dell'utilizzatore e risultava compatibile con la permanenza presso la residenza della compagna; il riconoscimento vocale consisteva in una mera dichiarazione degli operatori, non corroborata da ulteriori approfondimenti. Il rifiuto del ricorrente di sottoporsi a un saggio fonico non colmava tale carenza, poiché il saggio era essenziale per il confronto. Ogni ulteriore censura è stata assorbita. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Il DASPO è una misura amministrativa preventiva, applicabile sulla base di fatti specifici previsti dalla legge e non subordinata all'accertamento della responsabilità penale; la sua legittimità richiede un quadro indiziario grave, preciso, concordante e sufficientemente univoco.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e non una sanzione: la sua applicazione non richiede l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato, ma la riconducibilità a quest'ultimo di fatti specifici idonei a evidenziare un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
  • La legittimità del DASPO può essere valutata secondo una logica probabilistica del «più probabile che non», ma la motivazione deve comunque poggiare su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, tali da comporre un quadro indiziario sufficientemente univoco ed evidente.
  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della pericolosità sociale non esonera dall'obbligo di una verifica concreta e attendibile dell'identità del destinatario e della riferibilità a lui della condotta contestata.
  • Immagini non nitide, mero aggancio a una cella telefonica e riconoscimento vocale non corroborato da un saggio fonico o da ulteriori verifiche non costituiscono, considerati nel loro insieme, elementi sufficienti a fondare un DASPO quando non consentono un'identificazione attendibile del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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