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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 71976/GRFVG dd. 29.12.2025 del Direttore del Servizio Attività culturali e del relativo Allegato A, di “Adozione dell’elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili ai finanziamenti per il triennio 2026-2028”, quantomeno nella parte in cui l’odierna ricorrente (soggetto istante n. 3) è risultata non ammessa ai finanziamenti; - del decreto n. 4678/GRFVG dd. 3.2.2026 del Direttore del Servizio Attività culturali, di “Adozione dell’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento con l’indicazione dei punteggi numerici attribuiti e la determinazione dell’entità dell’incentivo assegnato per l’annualità 2026 – triennio 2026-2028” e del relativo Allegato A; - laddove ciò occorra, del d.P.Reg. 3.10.2025, n. 97, con cui è stato emanato il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica e artistica, iniziative di divulgazione della cultura scientifica e iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)” e del relativo Allegato A, nella parte in cui prevede criteri di valutazione del tutto generici; - laddove ciò occorra, del decreto del Direttore del Servizio Attività culturali n. 53936/GRFVG dd. 16.10.2025, successivamente integrato con decreto n. 67949/GRFVG del 5.12.2025, di adozione dello “Avviso pubblico di disciplina dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 3, 24, comma 4, e 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), relativi al triennio 2026-2028” e del relativo Allegato 1, nella parte in cui prevede criteri di valutazione del tutto generici; - laddove ciò occorra, del decreto del Direttore del Servizio Attività culturali n. 54795/GRFVG dd. 20.10.2025, di “Approvazione della modulistica per la domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2026-2028” e dei relativi allegati, nella parte in cui prevede criteri di valutazione del tutto generici; - laddove ciò occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 839877/GRFVG dd. 3.12.2025; - del decreto del Direttore Centrale del Servizio Attività culturali n. 70699/GRFVG dd. 16.12.2025, di “Nomina della Commissione valutatrice delle domande risultate ammissibili a seguito della fase istruttoria preliminare relative alla annualità 2026 (triennio 2026-2028)”; - del verbale della Commissione valutatrice del 18.12.2025 (ivi compresa la allegata tabella dei soggetti ammessi e non ammessi), prot. n. 915272/P/GEN dd. 29.12.2025 e del relativo Allegato A; - laddove ciò occorra della deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 30.1.2026, di “Ripartizione delle risorse dell’annualità 2026 tra i diversi settori tipologici”; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, anche allo stato non conosciuto; in via subordinata, ove necessario, per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin – ETS in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi in corso di causa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin – ETS il 21 aprile 2026: - degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo; - del verbale della Commissione valutatrice del 10.4.2026, prot. n. 428657/P/GEN dd. 10.4.2026 e del relativo Allegato A, comunicata a mezzo nota PEC prot. n. 432415/P/GEN dd. 13.4.2026; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, anche allo stato non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di non ammissione e di assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2026-2028, nonché il successivo verbale di riesame confermativo della non ammissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente beneficiario escluso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di finanziamento per il progetto triennale relativo al Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta, nell’ambito della disciplina regionale sui finanziamenti per iniziative culturali. La Commissione valutatrice le aveva attribuito 58 punti su 120, inferiori alla soglia minima di 60 punti, con conseguente non ammissione agli incentivi per l’intero triennio. La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, l’illegittimità dei criteri di valutazione, in particolare dell’indicatore n. 4 relativo alla capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale, ritenuti generici e privi di sub-indicatori, parametri, pesi e descrittori idonei a rendere verificabile il giudizio. Ha inoltre contestato l’irragionevolezza, l’illogicità, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la disparità di trattamento e il difetto di motivazione del punteggio di 8/30 attribuito per tale indicatore. A seguito dell’accoglimento cautelare ai fini del riesame, la Commissione ha confermato il punteggio e l’esclusione. Con motivi aggiunti la ricorrente ha censurato anche il nuovo verbale, deducendo l’illegittima integrazione postuma della motivazione, l’apparenza della motivazione, l’erronea interpretazione dell’indicatore n. 4 e l’omessa valorizzazione della continuità pluridecennale dell’iniziativa. In via principale ha chiesto l’annullamento per errore valutativo, sostenendo che i tre profili dell’indicatore n. 4, in assenza di una diversa ponderazione predeterminata, dovessero concorrere tendenzialmente in misura paritetica e che la continuità comprovata avrebbe dovuto attribuire almeno 10 punti su 30, sufficienti a superare la soglia minima.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla ricorrente. Il Collegio ha rilevato, anzitutto, che gli atti originari non consentivano di comprendere né l’interpretazione concretamente data dalla Commissione all’indicatore n. 4 né le ragioni dei punteggi attribuiti. In presenza di criteri articolati soltanto mediante formule generiche e fasce qualitative, il mero punteggio numerico non era sufficiente ad assolvere l’obbligo di motivazione, non essendo accompagnato da sub-indicatori, descrittori, parametri oggettivi o criteri di ponderazione. Il punteggio di 8/30 è stato ritenuto inoltre irragionevole e illogico, sia in sé sia in rapporto agli elementi indicati nella domanda: la realizzazione continuativa del Premio per oltre vent’anni e la collaborazione con la RAI costituivano elementi oggettivi idonei a dimostrare continuità e affidabilità gestionale, nonché capacità organizzativa. Il TAR ha escluso che la lunghezza della relazione o la mera descrizione della dotazione organica potessero costituire il criterio decisivo per valutare tali profili e ha rilevato anche una disparità rispetto ai punteggi attribuiti ad altri soggetti. Le giustificazioni fornite dalla Regione soltanto in giudizio sono state ritenute integrazione postuma inammissibile della motivazione. Il Collegio ha poi ritenuto immediatamente impugnabile il verbale di riesame, poiché dotato di autonoma e immediata capacità lesiva, pur non essendo stato recepito in un ulteriore provvedimento formale. Il terzo motivo dei motivi aggiunti è stato accolto anche sotto il profilo dell’errore nella ponderazione dei tre elementi dell’indicatore: in assenza di una previa diversificazione del loro peso, capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale dovevano concorrere tendenzialmente in misura paritetica. La comprovata continuità dell’iniziativa avrebbe quindi dovuto comportare almeno il riconoscimento del punteggio riferibile a tale profilo, pari a 10/30. La Regione è stata obbligata a rieditare la valutazione a partire dal segmento viziato e a rideterminare il punteggio dell’indicatore n. 4 e quello complessivo della ricorrente. La domanda risarcitoria non risulta accolta nel dispositivo. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 4, l.r. Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2014, n. 16

    Costituisce la base legislativa regionale del finanziamento dei progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative culturali.

  • d.P.Reg. Friuli Venezia Giulia 3 ottobre 2025, n. 97

    Disciplina il finanziamento annuale dei progetti triennali e individua gli indicatori qualitativi e la soglia minima di punteggio per l’accesso agli incentivi.

  • art. 8, comma 2, d.P.Reg. Friuli Venezia Giulia 3 ottobre 2025, n. 97

    Prevede la soglia minima di 60/120 punti per l’ammissione al finanziamento e collega al mancato raggiungimento l’esclusione dagli incentivi per il triennio.

  • art. 97 Costituzione

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento nella valutazione delle domande di finanziamento.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, tra cui buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; il mero punteggio numerico non è sufficiente quando i criteri sono generici e non articolati.

  • art. 12 l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo della Regione di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato, una volta passata in giudicato la sentenza.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione valuta domande comparative per la concessione di finanziamenti mediante indicatori qualitativi generici, il punteggio numerico non è di per sé sufficiente a motivare l’esito: occorrono criteri applicativi, sub-indicatori, descrittori, parametri o altri elementi idonei a rendere ricostruibile l’iter logico della valutazione.
  • La motivazione dell’atto amministrativo non può essere integrata per la prima volta dalla difesa dell’amministrazione in giudizio; le giustificazioni successive sono inammissibili se introducono ragioni valutative non desumibili dall’atto originario.
  • Nella valutazione della capacità organizzativa, continuità e affidabilità gestionale di un soggetto richiedente, la continuità pluriennale e il comprovato successo dell’iniziativa costituiscono elementi oggettivi rilevanti anche per l’affidabilità gestionale e la capacità organizzativa; tali profili non possono essere ridotti alla sola dotazione organica o alla descrizione dell’organizzazione interna.
  • Quando un indicatore ricomprende più profili valutativi senza predeterminarne il diverso peso, i profili devono concorrere alla formazione del punteggio complessivo in modo tendenzialmente paritetico, secondo un criterio di ragionevolezza, correttezza e tutela dell’affidamento del partecipante.
  • Il verbale di riesame che conferma sostanzialmente l’esclusione e preclude il conseguimento del finanziamento ha autonoma e immediata capacità lesiva e può essere impugnato direttamente, anche se non è stato ancora recepito in un ulteriore provvedimento formale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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