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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dall'Ufficio Polizia di Frontiera di Trieste il 21.06.2025 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202500444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Frontiera di Trieste per mancanza di visto o permesso di soggiorno valido

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 286/1998, deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/399, per omessa traduzione e informazione in una lingua comprensibile; dall'altro, la violazione degli artt. 10, 10-ter, 11 e 13 d.lgs. 286/1998, sostenendo di non essere stato posto nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale. L'amministrazione ha documentato che, durante il controllo presso il valico di Fernetti, il ricorrente aveva esibito un passaporto bengalese e due permessi di soggiorno bulgari recanti lo stesso numero, uno dei quali risultato contraffatto per la discordanza tra la data di scadenza indicata sul documento e quella contenuta nella banda ICAO. I documenti erano stati sequestrati nell'ambito dell'ipotesi di reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998. La documentazione attestava inoltre che il ricorrente comprendeva l'inglese, aveva sottoscritto una scheda identificativa in tale lingua e aveva dichiarato di voler raggiungere Napoli per incontrare amici, senza manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alle garanzie linguistiche, ha rilevato che il provvedimento, redatto in italiano, era stato tradotto oralmente in inglese con l'ausilio di un interprete, inclusa la parte relativa ai rimedi e ai termini di impugnazione. Tale modalità è stata ritenuta conforme all'art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998, che impone la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario o, quando ciò non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo, con preferenza per quella indicata dall'interessato. Il Collegio ha aggiunto che l'eventuale difetto di traduzione incide, di regola, sulla comunicazione dell'atto e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, non sulla sua legittimità; nel caso concreto, il ricorso era stato comunque tempestivo ed esaurientemente proposto. Quanto alla protezione internazionale, la documentazione dimostrava che il ricorrente non aveva espresso tale volontà al momento del controllo e aveva indicato quale motivo dell'ingresso il raggiungimento di amici a Napoli. Inoltre, dopo il respingimento, egli era comunque entrato nel territorio nazionale e aveva successivamente presentato domanda di protezione internazionale, sicché non era derivata alcuna preclusione effettiva. Il TAR ha ritenuto sussistente una condotta processuale con colpa grave, o persino mala fede, poiché le censure erano smentite dalla documentazione non contestata con querela di falso; ha pertanto revocato l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Costituisce la base normativa del respingimento alla frontiera dello straniero privo di visto o di valido titolo di soggiorno.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella che indicata dall’interessto

    La lingua inglese può essere utilizzata per la comunicazione del provvedimento quando risulti comprensibile allo straniero; nel caso concreto la traduzione orale con interprete è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fattispecie di reato connessa all'utilizzo del permesso di soggiorno contraffatto, posto sotto sequestro probatorio.

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie connesse alla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale; il TAR ha escluso che tali garanzie fossero state violate, non essendo stata manifestata tale volontà durante il controllo.

  • art. 14, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2016/399

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie informative e linguistiche relative al respingimento; il TAR ha ritenuto tali garanzie rispettate attraverso la traduzione in inglese.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Per i provvedimenti concernenti ingresso, soggiorno e allontanamento, la garanzia linguistica è soddisfatta quando l'amministrazione comunichi l'atto, anche oralmente con l'ausilio di un interprete, in una lingua effettivamente comprensibile allo straniero; l'inglese può essere utilizzato secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998.
  • L'eventuale mancata traduzione dell'atto in una lingua conosciuta dal destinatario riguarda, di regola, la comunicazione del provvedimento e non la sua validità sostanziale, potendo incidere sulla decorrenza del termine per impugnarlo e, se del caso, giustificare l'errore scusabile.
  • La tutela connessa alla domanda di protezione internazionale presuppone che lo straniero abbia manifestato, anche in modo non formalistico, la volontà di chiederla; non sussiste una preclusione quando la documentazione dimostri che, al momento del controllo, lo straniero abbia escluso tale volontà e abbia indicato diverse ragioni dell'ingresso.
  • Il respingimento alla frontiera non preclude in assoluto un successivo ingresso nel territorio nazionale né la successiva presentazione di una domanda di protezione internazionale; pertanto, se tali facoltà sono state concretamente esercitate, deve escludersi un pregiudizio effettivo derivante dall'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoProtezione internazionale e speciale
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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