Cassazione Civile, Ordinanza n. 35199/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo trasfuso nella cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF, ILOR, IVA e contributi previdenziali relativi all'anno d'imposta 1993. Il contribuente deduceva la mancata notificazione delle cartelle e la prescrizione dei crediti. In appello la CTR aveva affermato che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, ma aveva ritenuto inammissibile la produzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario, della documentazione attestante la notifica delle cartelle perché depositata solo in appello. La società concessionaria ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 345 c.p.c., sostenendo che il contribuente era privo di interesse ad agire avendo impugnato solo atti interni non autonomamente impugnabili; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, perché nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti e anche se la parte è rimasta contumace in primo grado. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla propria asserita carenza di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che non vi sia omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della questione, e che, in caso di impugnazione di cartelle per omessa notifica o per vizi degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro ente impositore o concessionario. Accoglie invece il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la CTR ha erroneamente escluso la producibilità in appello dei documenti attestanti la notifica delle cartelle: l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello senza le limitazioni dell'art. 345 c.p.c., salvo il rispetto del termine dell'art. 32 d.lgs. 546/1992; tale facoltà spetta anche alla parte rimasta contumace in primo grado. Il primo motivo del ricorso principale resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla competente CTR in diversa composizione, affinché riesamini la rituale notifica delle cartelle alla luce della documentazione prodotta e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiesto un interesse concreto e attuale ad agire; se le cartelle risultano ritualmente notificate, l'impugnazione del solo estratto di ruolo difetta di interesse.
non disciplina in modo restrittivo la produzione documentale nel processo tributario di appello, perché opera la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, senza richiedere la prova di una causa non imputabile e anche se il documento era già disponibile in primo grado; resta però il rispetto del termine di deposito di cui all'art. 32.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
il deposito dei documenti in appello deve avvenire entro il termine perentorio dei venti giorni liberi antecedenti l'udienza, salvo sanatoria se il documento era già nel fascicolo di primo grado.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
la preclusione riguarda le eccezioni in senso stretto, non la mera produzione documentale in appello.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
rinvia alle norme del giudizio di primo grado per gli aspetti compatibili, ma non elide la disciplina speciale dell'art. 58.
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
il concessionario è parte solo per vizi propri dell'atto a lui imputabili; quando si contestano profili sostanziali della pretesa, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito.
artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati dal contribuente per dedurre decadenza dal potere di riscossione.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
il concessionario, se non vuole rispondere dell'esito della lite su questioni sostanziali, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
art. 111 Cost.
invocato dalla CTR per sostenere la lettura restrittiva dell'art. 58, ma la Corte non ne accoglie la conseguenza limitativa.
art. 24 Cost.
il diritto di difesa non impedisce termini o preclusioni processuali; la parte diligente può difendersi in appello e la tutela può riflettersi anche sulle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
le spese di lite possono tener conto anche dei costi causati da comportamenti processuali non diligenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è in linea di principio consentita dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e non è soggetta alle limitazioni dell'art. 345 c.p.c., purché sia rispettato il termine di deposito previsto dall'art. 32 del decreto.
- La facoltà di produrre documenti in appello spetta anche alla parte rimasta contumace in primo grado; la tardiva difesa documentale non rende automaticamente illegittimo il deposito, ma impone al giudice di valutarne la rilevanza nel merito.
- L'estratto di ruolo, essendo un atto interno dell'amministrazione, non è autonomamente impugnabile: se la cartella risulta ritualmente notificata, l'impugnazione del solo estratto difetta di interesse ex art. 100 c.p.c.
- Nei giudizi tributari concernenti la mancata notifica della cartella o vizi sostanziali della pretesa, il contribuente può evocare in giudizio indifferentemente ente impositore o concessionario; la legittimazione passiva sostanziale appartiene all'ente titolare del credito, mentre il concessionario risponde dei vizi propri dell'atto da lui formato.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito del giudice di appello comporta necessariamente il rigetto implicito della questione prospettata.
- Le preclusioni processuali e i termini decadenziali nel processo tributario sono compatibili con il diritto di difesa, purché non rendano impossibile o eccessivamente դժվարoso l'esercizio del contraddittorio; eventuali pregiudizi possono essere considerati anche nella liquidazione delle spese.
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