Cassazione Civile, Ordinanza n. 27761/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2009, gli attribuiva un reddito complessivo molto superiore a quello dichiarato, recuperando IRPEF e addizionali comunali sulla base di spese sostenute e investimenti effettuati. In primo grado il ricorso era stato respinto e, in appello, la CTR confermava il rigetto ritenendo operante la presunzione legale di cui all'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e non assolto l'onere probatorio del contribuente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2729 c.c. e della circolare 24/E/2013, sostenendo che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza; 2) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame della documentazione che, a suo dire, provava che il corrispettivo dell'acquisto dell'immobile non era stato integralmente pagato per un rapporto di debito tra venditore e acquirente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l'accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa, che consente al contribuente di vincerla solo con prova documentale idonea circa la provenienza del finanziamento da redditi diversi, esenti o soggetti a ritenuta, non essendo sufficiente la mera allegazione della disponibilità di tali somme. La CTR aveva correttamente valutato gli elementi prodotti dal contribuente, giudicandoli non idonei a superare la presunzione di sostenimento delle spese con redditi imponibili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale era precluso nei limiti indicati dall'art. 348-ter c.p.c., e in ogni caso la censura tendeva a contestare l'apprezzamento delle prove, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973
"L'ufficio ... puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi ... o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ..."
Legittima l'accertamento sintetico fondato sulle spese e configura una presunzione legale relativa superabile solo con prova contraria documentale del diverso finanziamento delle spese.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che nel caso dell'accertamento sintetico opera una presunzione legale ex lege e non una mera presunzione semplice soggetta ai requisiti dell'art. 2729 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio o l'errato apprezzamento delle prove.
"Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni ... poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione ... può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4 ..."
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è precluso nei limiti indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa: le spese, gli investimenti e gli altri incrementi patrimoniali sono indici di capacità contributiva, salvo prova contraria del contribuente.
- Per vincere l'accertamento sintetico non basta dimostrare astrattamente la disponibilità di somme esenti o soggette a ritenuta, ma occorre prova documentale dell'entità di tali redditi e della durata del loro possesso, così da rendere plausibile il loro effettivo utilizzo per finanziare le spese contestate.
- La prova contraria richiesta in materia di redditometro è documentale e deve riferirsi a fatti oggettivi e sintomatici della copertura delle spese; non è sufficiente una mera allegazione o il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione non può utilizzare il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione del merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il controllo di legittimità non può essere trasformato in una revisione dell'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
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