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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21173/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci e liquidatore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA nei confronti di una cooperativa in liquidazione e, per estensione, nei confronti del liquidatore e dei soci, in applicazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c. L'Ufficio assumeva che, dopo la cancellazione della società, i soci e il liquidatore rispondessero dei debiti tributari sociali; in particolare contestava che la C.T.R. avesse escluso la responsabilità dei convenuti per mancata prova della colpa del liquidatore e della riscossione di somme da parte dei soci. Con tre motivi, l'Agenzia deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, assumendo che soci e liquidatore avessero operato in violazione di correttezza e prudenza nella fase di liquidazione, avviata quando erano già in corso controlli fiscali; 2) la medesima violazione di legge, per avere la C.T.R. escluso la responsabilità pur in mancanza di prova di una distribuzione di utili risultante dal bilancio finale di liquidazione; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse valorizzato le irregolarità contabili e le "forti criticità" riscontrate nella contabilità della cooperativa.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dei coobbligati che avevano aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018; per le restanti parti controricorrenti rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. La Corte afferma che la decisione di merito aveva correttamente rilevato l'assenza di prova sia della colpa del liquidatore sia della riscossione, da parte dei soci, di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Inoltre, chiarisce che il ricorso si limitava a una generica contrapposizione interpretativa, senza individuare specifici canoni ermeneutici violati né vizi logici effettivi della motivazione. Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che non può invocarsi la presunzione di utili extrabilancio in difetto della prova dei presupposti di fatto richiesti dalla legge. Le spese sono compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"

    la responsabilità dei soci è limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione; quella del liquidatore richiede la prova della sua colpa nel mancato pagamento dei debiti sociali

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base normativa per estendere la pretesa tributaria a soci e liquidatore della società cancellata, ma non applicabile in assenza dei relativi presupposti fattuali

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono operare solo se l'Ufficio dimostra i fatti base richiesti; non basta richiamare irregolarità contabili in modo generico

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto come vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scardinare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati ricondotti ai vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha escluso la loro fondatezza

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio per i soggetti che vi abbiano validamente aderito

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla responsabilità dei soci di società cancellata, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'avvenuta riscossione di somme in sede di liquidazione sia, per il liquidatore, la colpa nel mancato soddisfacimento del credito; in difetto, la pretesa non può essere accolta.
  • La responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società non è illimitata né automatica, ma è circoscritta alla misura di quanto effettivamente percepito in base al bilancio finale di liquidazione.
  • La censura per violazione di legge non può risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella seguita dal giudice di merito: occorre indicare specificamente i canoni applicativi asseritamente violati e il modo in cui la sentenza se ne sia discostata.
  • Le presunzioni semplici non possono supplire integralmente alla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria; l'Ufficio deve prima allegare e dimostrare i presupposti richiesti dalla disciplina sostanziale.
  • In presenza di adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio si estingue limitatamente ai soggetti che abbiano validamente aderito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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