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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10958/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per asserito furto di un bene aziendale, indicato nella contestazione come una matassa di nastro di rame, con episodio che la società riteneva provato anche tramite dichiarazioni della guardia giurata preposta ai varchi e tramite mail inviate nell’immediatezza dei fatti. In appello il lavoratore aveva ottenuto l’accoglimento della domanda, con accertamento dell’illegittimità del recesso, reintegrazione e indennità pari a dodici mensilità, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non dimostrata la condotta addebitata e aveva giudicato inattendibile uno dei testimoni. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di fatti decisivi, cioè il contenuto delle dichiarazioni della guardia giurata e delle mail del 15 e 16 luglio 2019, nonché la circostanza della dimensione dello stabilimento e del tempo impiegato dal dipendente a raggiungere la guardiola; il terzo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato elementi indiziari decisivi prima di valutarne gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle presunzioni, in realtà mirassero a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, mentre il ricorrente si era limitato a contestare la selezione degli elementi istruttori e la valutazione di inattendibilità del teste, apprezzamento rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604

    L’onere della prova della sussistenza del fatto posto a base del licenziamento disciplinare incombe sul datore di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non anche la diversa lettura delle prove o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La doglianza sulle presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuova selezione e rivalutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare, in realtà, l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi di prova.
  • La critica alla valutazione delle prove e alla scelta degli indizi compiuta dal giudice di merito non integra, di per sé, né omesso esame di fatto decisivo né violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., se in sostanza mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • L’apprezzamento della credibilità di un testimone, fondato su criteri oggettivi e soggettivi, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non censurata nei limiti consentiti.
  • Nel licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve provare la condotta contestata e la sua rilevanza disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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