Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 3242 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto nel dicembre 2013 la documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2007. Il contribuente aveva dichiarato di non poterla produrre perché i documenti non erano più disponibili e, secondo quanto dedotto, era già scaduto il termine legale di conservazione. L'Ufficio aveva quindi disconosciuto tutti i costi dichiarati e notificato un accertamento, prospettando anche il reato di infedele dichiarazione e utilizzando tale denuncia per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento. Il contribuente contestava la tardività dell'accertamento, sostenendo che l'obbligo di denuncia non poteva derivare dalla mancata esibizione di documenti che non era più obbligatorio conservare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che non fosse giuridicamente ammissibile far derivare un accertamento ormai decaduto dalla mancata produzione di documenti la cui conservazione non era più obbligatoria, per poi utilizzare la denuncia penale così originata al fine di raddoppiare retroattivamente i termini. Il raddoppio opera solo quando l'obbligo di denuncia sussiste prima della scadenza ordinaria del termine di accertamento. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.500, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Articolo 43 del D.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento è collegato alla sussistenza di un obbligo di denuncia per reati tributari.

    Il raddoppio non può essere utilizzato per recuperare un accertamento già decaduto quando l'obbligo di denuncia nasce soltanto dopo la scadenza del termine ordinario.

  • Comma 132 della legge 208/2015

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

    La denuncia penale deve essere tempestiva rispetto alla scadenza ordinaria del termine di accertamento; una denuncia tardiva non rimette l'Amministrazione nei termini.

  • Articolo 10 del D.Lgs. 74/2000

    Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili.

    La mancata esibizione o disponibilità dei documenti non integra automaticamente il reato se, al momento della loro eliminazione o perdita, non sussisteva più un obbligo di conservazione e manca il dolo.

  • Articolo 4 della legge 74/2000

    Reato di dichiarazione infedele.

    La contestazione penale non può essere costruita esclusivamente sulla mancata produzione di documenti non più soggetti a conservazione, né può servire strumentalmente a prorogare termini già scaduti.

  • Articolo 22, comma 2, del D.P.R. 600/1973 e articolo 2220 del codice civile

    Obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti contabili.

    L'obbligo di conservazione deve essere valutato secondo la disciplina applicabile e non può essere esteso automaticamente al periodo di raddoppio dei termini quando, alla data della richiesta, il termine ordinario di conservazione era già scaduto.

  • Articolo 56 del D.Lgs. 546/1992

    Riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte.

    Le questioni riproposte in appello possono essere esaminate, ma risultano assorbite quando la decisione su una questione preliminare, come la decadenza dell'accertamento, è già decisiva.

  • Articolo 15, comma 2-ter, del D.Lgs. 546/1992

    Regola per la liquidazione delle spese di lite.

    La parte soccombente è stata condannata a rifondere le spese processuali secondo i parametri applicabili.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere creato artificialmente da una denuncia penale presentata dopo la scadenza del termine ordinario.
  • La mancata produzione di documenti non può essere equiparata automaticamente all'inesistenza dei costi, soprattutto quando il contribuente non era più obbligato a conservare quei documenti.
  • Per valutare la responsabilità del contribuente occorre verificare quale obbligo di conservazione fosse effettivamente vigente al momento della richiesta e al momento della distruzione o perdita dei documenti.
  • L'omessa esibizione documentale può avere rilevanza penale solo se ricorrono tutti gli elementi del reato, compresi l'obbligo giuridico di conservazione, l'effettiva condotta materiale e il dolo; non basta la sola indisponibilità dei documenti.
  • Un accertamento tributario deve essere notificato entro i termini di decadenza applicabili; un successivo rilievo penale non può normalmente sanare retroattivamente la decadenza già maturata.
  • Il contribuente dovrebbe comunque conservare, ove possibile, la documentazione oltre il termine minimo e mantenere traccia delle ragioni per cui non può produrla, poiché la valutazione concreta dipende dalle norme applicabili e dalle circostanze del caso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.