Sentenza del 30/05/2016 n. 1024 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento conseguente a P.V.C. - Emanazione dell'avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2007, emesso a seguito della contestata violazione degli obblighi di fatturazione. L'Ufficio sosteneva che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 fosse stato rispettato perché l'avviso era stato notificato dopo tale termine, anche se sottoscritto anteriormente. La contribuente ha invece sostenuto che l'avviso fosse illegittimo perché già emanato, cioè redatto, datato e sottoscritto, prima della scadenza dei 60 giorni, con conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha inoltre riproposto ulteriori eccezioni, tra cui la mancata produzione della delega del direttore provinciale, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e la corretta applicazione dell'art. 50 del D.L. n. 331/1993.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, la data di emanazione dell'atto coincida con quella della sua sottoscrizione da parte del funzionario competente, e non con la successiva data di notificazione. Poiché l'avviso era stato sottoscritto prima del decorso dei 60 giorni, è stata ravvisata la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale e deve essere rispettato prima dell'emanazione dell'avviso. Per emanazione si intende il momento in cui l'atto è formato definitivamente, datato e sottoscritto dal funzionario competente, non la sua successiva notificazione.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
La contribuente ha richiamato la norma in relazione alla contestata mancata notificazione del processo verbale di constatazione relativo alla società verificata; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento della censura principale.
Art. 50, D.L. n. 331/1993
La contribuente ha sostenuto di aver rispettato gli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie; anche questa questione è rimasta assorbita in conseguenza dell'annullamento dell'avviso per violazione del termine dilatorio.
Art. 92 c.p.c.
La norma è stata applicata per porre le spese di lite a carico dell'Ufficio soccombente.
Cassazione, sentenza n. 25118/2014 e ordinanza n. 5361/2016
Le pronunce affermano che il termine previsto dall'art. 12, comma 7, va riferito alla sottoscrizione e alla definitiva formazione dell'atto impositivo, poiché al momento della notifica l'atto è già esistente e perfetto.
Massime di principio
- Quando un accertamento è preceduto da un processo verbale di constatazione, l'Amministrazione deve normalmente attendere il decorso del termine di 60 giorni prima di formare definitivamente e sottoscrivere l'avviso, salvo eventuali specifiche ragioni di urgenza previste dalla legge e adeguatamente motivate.
- La semplice notificazione dell'avviso dopo la scadenza dei 60 giorni non sana un atto già sottoscritto ed emanato prima del termine: il momento decisivo è la formazione definitiva dell'atto, non la sua ricezione da parte del contribuente.
- Il termine dilatorio serve a consentire al contribuente di presentare osservazioni quando il procedimento è ancora in corso; l'Amministrazione deve quindi valutare il contraddittorio prima di assumere la decisione impositiva definitiva.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data del processo verbale, la data di sottoscrizione dell'avviso, la data di notificazione e l'eventuale presenza di una motivazione concreta sull'urgenza.
- Se l'avviso è stato formato prima della scadenza del termine, la violazione può comportare l'annullamento dell'atto, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sul merito dell'accertamento.
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