Sentenza del 30/05/2016 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2008, con cui erano stati recuperati a tassazione costi per noleggio di navi e servizi promozionali resi da società residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Ha sostenuto: la violazione dell'obbligo di esaminare le osservazioni difensive; la sussistenza delle esimenti previste dall'articolo 110 del TUIR, ossia lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte dei fornitori esteri oppure l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni; la violazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni; la tutela dell'affidamento derivante da precedenti verifiche favorevoli; l'applicazione retroattiva dell'abrogazione del regime dei costi black-list e delle sanzioni più favorevoli.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello quanto all'annullamento degli avvisi e alla deducibilità dei costi. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem mediante il richiamo al processo verbale di constatazione e ha escluso che precedenti verifiche favorevoli vincolassero l'Amministrazione per annualità successive. La società non ha dimostrato adeguatamente né l'effettività dell'attività dei fornitori esteri né l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. Fatture e pagamenti sono stati ritenuti insufficienti. Il Collegio ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva dell'abrogazione del regime dei costi black-list, poiché la legge n. 208 del 2015 ne prevedeva l'efficacia solo per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ha invece accolto la richiesta subordinata di rideterminazione delle sanzioni secondo il trattamento più favorevole introdotto dal decreto legislativo n. 158 del 2015, in applicazione del principio del favor rei. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 110, commi 10-12-bis, del TUIR
La deducibilità dei costi verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata era subordinata alla prova di specifiche esimenti.
Per gli anni oggetto della controversia, il contribuente doveva dimostrare in modo concreto e documentato l'effettività dell'attività commerciale del fornitore oppure l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni. Fatture, pagamenti e dichiarazioni generiche non erano sufficienti.
Legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 142-144
"Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".
L'abrogazione del regime speciale di indeducibilità dei costi black-list non è stata ritenuta retroattiva e non ha inciso sugli anni 2006-2008.
Decreto legislativo n. 158 del 2015
Riduzione della sanzione per infedele dichiarazione dalla precedente misura del 100-200% alla misura del 90-180% dell'imposta dovuta.
Le disposizioni sanzionatorie più favorevoli si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente, in forza del principio del favor rei.
Legge n. 212 del 2000, articolo 10, comma 2
La tutela dell'affidamento limita gli effetti alla sola esclusione di sanzioni e interessi.
Un precedente comportamento dell'Amministrazione o una verifica favorevole non impediscono di contestare annualità successive e, in assenza di uno specifico interpello, non vincolano l'Amministrazione sull'obbligazione tributaria principale.
Costituzione, articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disciplina antielusiva sui rapporti con soggetti situati in Paesi a fiscalità privilegiata è stata considerata coerente con il principio di capacità contributiva e con l'esigenza di contrastare condotte elusive.
Convenzioni contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e Italia-Singapore
Il Collegio ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la normativa interna successiva e speciale sui costi black-list, reputandola compatibile con i principi internazionali e con i Commentari OCSE.
Massime di principio
- Quando una normativa fiscale subordina la deducibilità di costi esteri a specifiche esimenti, l'onere della prova grava sul contribuente e deve essere assolto con documentazione concreta, coerente e verificabile.
- La mera produzione di contratti, fatture e prove di pagamento dimostra l'esistenza formale del rapporto, ma non necessariamente l'effettività della prestazione, l'interesse economico o l'assenza di finalità elusive.
- Per dimostrare l'attività commerciale effettiva del fornitore occorre normalmente documentare struttura operativa, personale, mezzi, iscrizioni professionali, sede effettiva, corrispondenza e concreta esecuzione dei servizi.
- Una verifica fiscale precedente conclusasi senza rilievi non crea, di regola, un affidamento vincolante per gli anni successivi; la tutela dell'affidamento richiede indicazioni specifiche o un esplicito interpello.
- L'abrogazione futura di un regime di indeducibilità non si applica retroattivamente se la legge stabilisce espressamente una decorrenza successiva.
- Le modifiche alle sanzioni tributarie più favorevoli possono invece applicarsi alle violazioni anteriori, secondo il principio del favor rei, purché ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina sanzionatoria.
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