Sentenza del 30/05/2016 n. 302 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO - Misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Funzionario responsabile della riscossione - Sottoscrizione - Illegittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl preavviso di fermo amministrativo è stato ritenuto nullo, poiché sottoscritto da un soggetto privo del potere di formare l’atto. La contestazione del contribuente è stata quindi accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità del preavviso di fermo amministrativo perché sottoscritto dal Funzionario addetto alla riscossione. Secondo la decisione, tale funzionario, previsto dal d.l. 209/2002 ed equiparato all’Ufficiale della riscossione di cui all’art. 42 del d.lgs. 112/1999, è abilitato esclusivamente alla notifica e all’esecuzione dell’atto, ma non alla sua formazione e sottoscrizione.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 209/2002
Il Funzionario addetto alla riscossione previsto da questa normativa è abilitato alla notifica e all’esecuzione del preavviso di fermo, ma non alla sua formazione e sottoscrizione.
Art. 42 del decreto legislativo n. 112/1999
La norma disciplina la figura dell’Ufficiale della riscossione; l’equiparazione operata dalla decisione non estende al funzionario il potere di formare l’atto, limitandone le competenze alla notifica e all’esecuzione.
Massime di principio
- La validità di un atto di riscossione dipende anche dalla competenza del soggetto che lo forma e lo sottoscrive, non soltanto da quella di chi lo notifica o lo esegue.
- Quando una norma attribuisce a un funzionario poteri di notifica ed esecuzione, tali poteri non possono essere automaticamente interpretati come comprensivi del potere di adottare o sottoscrivere l’atto.
- Un preavviso di fermo amministrativo sottoscritto da un soggetto privo del potere di formazione dell’atto può essere dichiarato nullo.
- In casi analoghi è necessario verificare la qualifica del sottoscrittore, la fonte normativa dei suoi poteri e la distinzione tra formazione, notifica ed esecuzione del provvedimento.
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