Sentenza del 30/05/2016 n. 121 - Corte Costituzionale
Contenzioso tributario - impugnazioni - appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di deposito di copia dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - prospettata illegittimità costituzionale per diversità di trattamento tra notificazioni da parte dell' agenzia delle Entrate e della parte privata - infondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento per omesso o insufficiente versamento IRAP relativo al 2005. Sosteneva di non essere soggetta all'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione e chiedeva anche il riconoscimento di un credito d'imposta. Nel giudizio di appello era emerso il mancato deposito di una copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, adempimento allora previsto dall'art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 quando la notificazione non fosse eseguita tramite ufficiale giudiziario. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha dubitato della legittimità costituzionale di tale onere, ritenendolo potenzialmente lesivo degli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché gravante, secondo l'interpretazione applicata, soprattutto sul contribuente privato e non sull'amministrazione che si avvalesse del proprio messo notificatore.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Ha ritenuto ragionevole l'onere di depositare la copia dell'appello, perché finalizzato a informare tempestivamente il giudice di primo grado ed evitare l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. L'onere non è stato considerato eccessivamente gravoso, anche perché l'appellante può scegliere di notificare l'atto tramite ufficiale giudiziario, nel qual caso l'obbligo di avviso alla segreteria grava sull'ufficiale stesso. Il messo notificatore dell'amministrazione è funzionalmente equiparato all'ufficiale giudiziario, poiché è tenuto a dare il medesimo avviso ed è soggetto a responsabilità per l'inadempimento. La Corte ha inoltre precisato che la disciplina sopravvenuta, che ha eliminato l'obbligo di deposito, si applicava agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014; per quelli anteriori continuava a valere la sanzione di inammissibilità.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevedeva l'inammissibilità dell'appello in caso di mancato deposito di copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, quando la notifica non fosse stata effettuata tramite ufficiale giudiziario.
La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'onere per gli appelli notificati prima del 13 dicembre 2014, considerandolo funzionale a evitare l'erronea attestazione del passaggio in giudicato.
Art. 36, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ha soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Dal 13 dicembre 2014 non è più necessario depositare presso la Commissione tributaria provinciale una copia dell'appello per la ritualità dell'impugnazione.
Art. 123, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Impone all'ufficiale giudiziario di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'impugnazione al cancelliere o alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L'obbligo di avviso, accompagnato da responsabilità disciplinare, civile o penale, giustifica l'esonero della parte dal deposito diretto della copia dell'appello. La regola è stata ritenuta applicabile anche al messo notificatore tributario.
Art. 16, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
Il comma 4 prevede che i messi notificatori effettuino le notificazioni secondo le norme del codice di procedura civile.
Il messo notificatore, pur appartenendo all'apparato dell'amministrazione finanziaria, è considerato funzionalmente sostitutivo dell'ufficiale giudiziario per la notificazione e per il conseguente obbligo di avviso.
Artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Costituzione
Parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente.
La Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, diritto di difesa e parità delle parti, ritenendo giustificata la diversa disciplina in ragione delle differenti modalità di notificazione e della natura pubblica degli organi notificatori.
Massime di principio
- Quando una norma processuale impone un adempimento a pena di inammissibilità, l'onere è generalmente legittimo se è ragionevole, facilmente eseguibile e collegato a una concreta esigenza di certezza o regolarità del processo.
- Se la notificazione dell'impugnazione è eseguita da un ufficiale giudiziario o da un soggetto funzionalmente equiparato, l'eventuale obbligo di avviso alla segreteria può sostituire il deposito diretto richiesto alla parte.
- La parte che sceglie volontariamente una modalità di notificazione meno garantita deve normalmente sopportare gli ulteriori oneri procedurali connessi, inclusa un'eventuale sanzione di inammissibilità prevista dalla legge applicabile ratione temporis.
- Per valutare gli adempimenti processuali occorre individuare la disciplina vigente alla data di compimento dell'atto, verificando eventuali norme transitorie; nel caso esaminato, la modifica normativa valeva per gli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014.
- La diversa disciplina tra contribuente e amministrazione non è automaticamente incostituzionale: può essere giustificata dalle diverse modalità operative, dai poteri pubblici e dagli obblighi istituzionali gravanti sui soggetti incaricati della notificazione.
- La sentenza riguarda la disciplina anteriore alla soppressione dell'obbligo di deposito; per gli appelli successivi al 13 dicembre 2014, l'omesso deposito della copia presso la Commissione tributaria provinciale non determina più, per questa ragione, l'inammissibilità dell'appello.
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