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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 53 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Irap - Medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. - Attività di gruppo - Collaborazione non occasionale di persona con mansioni esecutive - Autonoma organizzazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva IRAP è stata esclusa. La sola collaborazione non occasionale di personale addetto a mansioni esecutive o di segreteria, nell’ambito dell’attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN e organizzata in forma di medicina di gruppo, non integra di per sé il presupposto dell’autonoma organizzazione, poiché non supera la soglia minima indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l’applicazione dell’IRAP sostenendo che l’attività professionale, svolta nell’ambito della cosiddetta medicina di gruppo e con la collaborazione non occasionale di una persona incaricata di mansioni di segreteria e comunque meramente esecutive, non fosse caratterizzata da un’autonoma organizzazione. La collaborazione era infatti condivisa con altri medici e non eccedeva la soglia minima di risorse necessaria per l’esercizio dell’attività professionale.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP è dovuta quando l’attività autonomamente esercitata si avvale di un’organizzazione autonoma idonea a potenziare la capacità produttiva del professionista. Non ricorre tale presupposto quando le risorse utilizzate sono soltanto quelle minime necessarie per l’esercizio dell’attività.

  • Convenzione dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale

    L’organizzazione in forma di medicina di gruppo, prevista per i medici convenzionati con il SSN, non determina automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per i professionisti, la presenza di un collaboratore non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre verificare se l’organizzazione ecceda la soglia minima necessaria per l’attività.
  • Le mansioni meramente esecutive o di segreteria, soprattutto se svolte nell’ambito di una struttura condivisa tra più professionisti, possono essere considerate strumentali e non tali da creare autonoma organizzazione.
  • Nel caso dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, la partecipazione alla medicina di gruppo non costituisce da sola un indice sufficiente di autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve concentrarsi sull’effettiva capacità dell’organizzazione di incrementare la produttività del professionista, considerando entità, natura e modalità di impiego del personale e dei beni strumentali.

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