Cassazione Civile, Ordinanza n. 25500/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito notificato nel gennaio 2018 per il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS sull'anno 2010. La professionista ha sostenuto che la pretesa fosse prescritta e comunque infondata nel merito, deducendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa forense sarebbe stato sufficiente a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che non vi fosse evasione contributiva. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che il contributo integrativo ha mera funzione solidaristica e non esclude l'iscrizione alla Gestione separata, che la prescrizione decorreva dal 30 settembre 2011 e che, in ogni caso, ricorreva evasione contributiva con sospensione della prescrizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi; 2) violazione delle norme sull'iscrizione alla Gestione separata, assumendo che qualsiasi versamento contributivo, incluso quello integrativo, escludesse l'obbligo di iscrizione; 3) violazione delle regole sulle sanzioni civili e sull'onere della prova, contestando la qualificazione della condotta come evasione contributiva e l'applicazione del più grave regime sanzionatorio senza prova dell'intento fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, confermando che per i contributi dovuti per l'anno 2010 il dies a quo della prescrizione coincideva con il 6 luglio 2011, per effetto del differimento disposto dal d.P.C.m. 12 maggio 2011, con conseguente tempestività della richiesta INPS del 1 luglio 2016. Ha altresì confermato che il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa forense non esonera dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, essendo rilevante solo il versamento contributivo idoneo a costituire una posizione previdenziale e non un mero contributo solidaristico. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo, rilevando che la disciplina delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata, in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2011, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla parte sulle sanzioni e, decidendo nel merito, ha dichiarato che per l'anno 2010 nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili, confermando però l'obbligo contributivo principale. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
Richiamato per la decorrenza e la prescrizione dei contributi alla Gestione separata; la Corte conferma che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi.
art. 55 r.d.l. 1827/1935
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nella scadenza del pagamento dei contributi.
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
Norma sull'istituzione e sull'ambito della Gestione separata; la Corte ribadisce l'obbligo di iscrizione in presenza dei presupposti di legge.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Norma interpretativa sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e sulle sanzioni; la Corte conferma l'orientamento che non esonera dal solo versamento del contributo integrativo, ma accoglie il rilievo costituzionale che impedisce l'applicazione delle sanzioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997
I versamenti a saldo e acconto dei contributi si effettuano entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997
Attribuisce fondamento ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che possono differire i termini di versamento.
d.P.C.m. 12 maggio 2011
Ha differito al 6 luglio 2011 il termine per il pagamento dei contributi per l'anno 2010; da tale data decorre la prescrizione.
art. 116, comma 8, L. 388/2000
Richiamato nel motivo sul regime sanzionatorio e sulla qualificazione della condotta contributiva.
Richiamato nel motivo sull'erronea valutazione delle prove in ordine all'evasione contributiva.
Richiamato per contestare l'onere della prova dell'intento fraudolento in capo all'INPS.
Richiamato dalla Corte d'appello per la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito contributivo; la Cassazione non si sofferma su tale profilo perché decide la tempestività della richiesta per altra via.
art. 136 Cost.
Le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
art. 30, terzo comma, L. 87/1953
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
art. 35 Cost.
Richiamato in relazione al principio di universalizzazione della copertura assicurativa e alla tutela del lavoro in tutte le sue forme.
art. 38 Cost.
Fondamento costituzionale dell'obbligo di predisporre una tutela previdenziale effettiva e universale per i lavoratori.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di versamento; la dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo.
- Il differimento dei termini di pagamento disposto da fonti secondarie legittimamente attuative incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- Ai fini dell'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata rileva solo un versamento contributivo che costituisca una vera posizione previdenziale; il mero contributo integrativo di natura solidaristica non è sufficiente.
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera in funzione di chiusura del sistema previdenziale e si fonda sull'esigenza di universalizzare la copertura assicurativa per tutte le attività lavorative autonome abituali non altrimenti coperte.
- Le sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata non possono essere applicate per il periodo anteriore alla norma interpretativa, quando la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità della disciplina sanzionatoria nella parte in cui non tutelava l'affidamento del professionista.
- Quando il rapporto sostanziale non sia esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale impone di non applicare la norma censurata anche nei giudizi ancora pendenti, con possibilità per il giudice di cassazione di decidere nel merito se non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25473/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25476/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25477/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25478/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25481/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →