Cassazione Civile, Ordinanza n. 33783/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico emesso per il reddito d'imposta 2006, fondato sull'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973. Nell'accertamento l'Ufficio aveva imputato, ai fini della rettifica del reddito 2006, anche la quota pari a un quinto di un incremento patrimoniale sostenuto nel 2009, secondo il previgente criterio di ripartizione pluriennale delle spese. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, per effetto della modifica dell'art. 38 introdotta dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010, le spese effettuate nel 2009 dovessero essere considerate integralmente nell'anno in cui erano state sostenute e non più spalmate sui cinque anni. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto parzialmente l'appello, escludendo dal reddito 2006 la quota di 1/5 dell'incremento patrimoniale realizzato nel 2009. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 come modificato dal d.l. n. 78/2010, sostenendo che la nuova disciplina si applicherebbe solo agli avvisi di accertamento emessi per l'anno 2009 e successivi, non a quelli relativi ad anni precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR secondo cui la nuova formulazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 si applica alle spese effettuate dal 2009, che devono essere considerate per intero nell'anno in cui sono sostenute, con effetto sugli accertamenti relativi al reddito 2009, anche se l'atto impugnato riguarda un anno precedente. La Corte ha quindi escluso che, per le spese sostenute nel 2009, possa continuare ad applicarsi il vecchio criterio della ripartizione in quote di 1/5 su annualità precedenti. Il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e l'amministrazione è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
la modifica introdotta dal d.l. n. 78/2010 segna una cesura temporale: le spese sostenute dal 2009 devono essere valutate integralmente nell'anno in cui sono effettuate e non più ripartite in quote di un quinto negli anni precedenti e successivi
ha modificato l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 introducendo il nuovo regime dell'accertamento sintetico con decorrenza collegata alla dichiarazione 2009
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia per violazione di legge
art. 2, comma 2, d.P.R. n. 322/1998
viene richiamato per individuare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi il momento di applicabilità della nuova disciplina
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato, richiamando la prenotazione a debito
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Sez. 6 - L, 29/01/2016, n. 1778
precedente richiamato per affermare che il doppio contributo non si applica alle amministrazioni statali
SS.UU., 8/5/2014, n. 9938
precedente richiamato per il principio secondo cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse del processo, poiché l'obbligazione non sorge
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito, la disciplina introdotta nel 2010 si applica alle spese sostenute a partire dal 2009, che devono essere considerate per l'intero importo nell'anno di effettuazione e non più ripartite pro quota su più annualità.
- Il discrimine temporale tra vecchio e nuovo redditometro è dato dall'anno in cui la spesa è stata sostenuta e dalla dichiarazione relativa a quell'anno, non dall'anno cui si riferisce l'avviso di accertamento impugnato.
- È illegittimo continuare ad applicare il previgente criterio di frazionamento in quote di un quinto alle spese effettuate nel 2009 solo perché l'avviso riguarda un annualità anteriore.
- In caso di impugnazione respinta, il doppio contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, poiché operano mediante prenotazione a debito e non sorge un'obbligazione di versamento verso sé stesse.
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