Cassazione Civile, Ordinanza n. 22192/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la TARES per l'anno 2013 richiesta dal Comune per locali adibiti a magazzino utilizzati dalla società nell'ambito della propria attività di logistica. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo di avere diritto alla detassazione integrale dell'area in cui si formavano imballaggi terziari, qualificati come rifiuti speciali non assimilabili, e di aver provveduto a proprie spese al loro recupero. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo impugnabili gli atti comunali e riconoscendo l'esenzione integrale. Il Comune ha proposto quattro motivi: 1) improponibilità/inammissibilità dell'originario ricorso per non impugnabilità del mero bollettino di pagamento ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 1, commi 641 e 649, L. 147/2013 e dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, sostenendo che il magazzino era comunque tassabile e che l'esenzione per non utilizzabilità/non produzione di rifiuti non era stata correttamente applicata; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, deducendo che gli imballaggi terziari non sono rifiuti speciali, che il locale deposito resta tassabile e che la coesistenza tra tassa rifiuti e oneri di gestione degli imballaggi imposti dalla legge è legittima; 4) violazione delle regole sull'onere probatorio, assumendo che la società non avesse provato l'assenza dell'uomo, l'inaccessibilità dei locali e l'avvio al recupero dei rifiuti. La Cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi, ha rigettato il primo, ha dichiarato inammissibile la parte del quarto non pertinente e ha accolto le censure di merito perché la CTR aveva esteso indebitamente l'esenzione all'intera superficie del magazzino, senza individuare la sola porzione in cui, per struttura e destinazione, si formavano rifiuti speciali, e senza considerare che resta dovuta la quota fissa del tributo per le superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune nei limiti delle censure di merito: ha confermato che l'invito/bollettino TARES è impugnabile; ha però cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva riconosciuto la detassazione integrale del magazzino in modo non conforme all'art. 14, commi 10 e 11, del d.l. 201/2011, applicabile alla TARES 2013. Secondo la Cassazione, l'esclusione dal tributo riguarda solo la parte della superficie in cui si formano, di regola e per struttura e destinazione, rifiuti speciali non assimilabili e smaltiti dal contribuente, mentre la quota fissa resta dovuta per l'intera area astrattamente idonea alla produzione di rifiuti. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, affinché accerti puntualmente la superficie effettivamente esente e ridetermini il tributo secondo i principi indicati.
Norme richiamate
L'elenco degli atti impugnabili va letto in senso estensivo: è impugnabile anche l'atto che manifesti in modo chiaro la pretesa tributaria, senza attendere un formale atto autoritativo di riscossione.
La ricezione della notizia della pretesa impositiva fa sorgere l'interesse ad agire per contestarne l'an e il quantum.
art. 1, commi 641 e 649, L. 147/2013
Richiamati dal ricorrente come base della pretesa e del regime TARES/TARI; la Corte li considera nel quadro della disciplina del tributo, ma il decisum si fonda soprattutto sull'art. 14 d.l. 201/2011 per il 2013.
Norma evocata in via analogica/di continuità normativa per le esclusioni dalla tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali; l'esclusione non è integrale ma limitata alla sola parte di superficie interessata.
art. 14, commi 10 e 11, d.l. 201/2011
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi..."
La riduzione/esclusione opera soltanto per la porzione di superficie in cui, per struttura e destinazione, si producono ordinariamente rifiuti speciali non assimilati e smaltiti dal contribuente; la restante superficie rimane imponibile e la quota fissa del tributo è comunque dovuta.
Il giudice può applicare la norma corretta anche se diversa da quella richiamata dalle parti, purché i fatti dedotti corrispondano alla fattispecie legale applicabile.
art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993
Evocato dal ricorrente e dalla CTR sul tema della non utilizzabilità/inaccessibilità delle aree, ma la Cassazione precisa che la fattispecie rilevante è quella dell'art. 62, comma 3, relativa alla produzione di rifiuti speciali.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
È la disposizione corretta per l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui si formano rifiuti speciali che il contribuente provveda a smaltire a proprie spese.
art. 21, comma 7, d.lgs. 22/1997
Gli imballaggi terziari, per la loro natura, devono essere comprovabilmente conferiti e avviati al recupero tramite operatori autorizzati.
Massime di principio
- Nel contenzioso sui tributi rifiuti, gli atti che manifestano in modo chiaro e inequivoco la pretesa fiscale sono autonomamente impugnabili, anche se non rivestono la forma tipica di un atto espressamente elencato.
- La detassazione per aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili non può essere estesa all'intera superficie del locale: occorre individuare la concreta porzione in cui, per struttura e destinazione, tali rifiuti si formano ordinariamente.
- In presenza di locali misti o ad uso magazzino, la parte esclusa dalla tassazione è solo quella effettivamente destinata alla produzione dei rifiuti speciali e comprovata dal contribuente; il resto della superficie resta assoggettato alla quota fissa del tributo.
- La quota fissa del tributo rifiuti resta dovuta anche quando il contribuente dimostri l'autosmaltimento di rifiuti speciali non assimilati, poiché essa finanzia costi generali del servizio riferiti alle superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, il giudice deve accertare puntualmente i presupposti dell'esenzione o riduzione e la relativa estensione spaziale, non potendo limitarsi a riconoscere una detassazione integrale in assenza di tale verifica.
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