Cassazione Civile, Ordinanza n. 07361/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, definito in primo grado con riconoscimento dell’indennizzo e liquidazione delle spese. Dopo un primo ricorso per cassazione accolto solo sul primo motivo e con rinvio, la Corte d’appello di rinvio ha rideterminato l’indennizzo e ha liquidato le spese per la fase monitoria, l’opposizione, il giudizio di legittimità e il giudizio di rinvio. La parte privata ha poi proposto nuovo ricorso per cassazione contro il decreto del giudice di rinvio, deducendo violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi, assumendo che: a) le competenze liquidate per l’opposizione e per il giudizio di rinvio fossero inferiori ai minimi tabellari; b) la liquidazione non fosse adeguatamente remunerativa del lavoro difensivo svolto; c) dovesse applicarsi il d.m. n. 147/2022 ratione temporis; d) dovesse essere riconosciuta la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche; e) fosse erroneo escludere il compenso per la fase di trattazione. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che il giudice di merito non può liquidare compensi professionali al di sotto del minimo tabellare e che, nel caso concreto, il decreto impugnato aveva liquidato importi inferiori al minimo per la fase di opposizione e per il giudizio di rinvio, oltre a non considerare correttamente la fase di trattazione, che nei parametri forensi comprende anche l’eventuale istruttoria. Ha inoltre ritenuto applicabile ratione temporis il d.m. n. 147/2022. La Corte ha quindi cassato il decreto nei limiti indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando i compensi dovuti per l’opposizione e per il rinvio in € 1.894,75 ciascuno, oltre spese generali e accessori, e ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme denunciate in ricorso in relazione alla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
Richiamato tra le norme denunciate in ricorso in relazione al criterio di valore della controversia.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; il giudice non può liquidare compensi sotto i minimi tabellari.
Richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso professionale rispetto all’attività svolta.
art. 24, co. 1, l. n. 794/1942
Richiamato nel censurare la liquidazione delle competenze professionali.
art. 13, co. 6, l. n. 247/2012
Richiamato come parametro normativo sulla liquidazione dei compensi dell’avvocato.
art. 2, co. 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato tra le disposizioni dei parametri forensi applicabili alla liquidazione.
art. 4, co. 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte riconosce l’ulteriore incremento del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche, ove richiesto.
art. 5, co. 1 e 3, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato nel complesso delle norme sui parametri di liquidazione.
art. 6 d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Ritenuto applicabile ratione temporis ai fini della liquidazione delle spese.
art. 7, co. 1, d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Richiamato nel complesso delle disposizioni tariffarie applicabili.
Tabella 12 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Utilizzata come riferimento per la quantificazione del compenso nelle fasi del giudizio di opposizione e di rinvio.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
L’opposizione ex art. 5-ter è qualificata come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non come autonomo giudizio di impugnazione.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione del decreto impugnato.
Massime di principio
- Nel liquidare le spese processuali, il giudice deve rispettare i minimi tabellari previsti dai parametri forensi e non può scendere al di sotto di essi, neppure in presenza di liquidazione equitativa o di particolare semplicità della controversia.
- La fase di trattazione, ai fini della liquidazione dei compensi, è una fase unitaria che comprende anche l’eventuale attività istruttoria; il compenso non può essere escluso solo perché non si sia svolta istruttoria in concreto.
- Nel procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001, l’opposizione al decreto monitorio non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase del medesimo procedimento; quando l’opposizione proposta dalla parte privata è accolta, le spese vanno liquidate considerando l’intera vicenda processuale.
- Nel giudizio di rinvio che investe il riesame del quantum della pretesa, il valore della causa va determinato con riferimento all’intero ammontare dell’equo indennizzo e non solo alla differenza ulteriormente riconosciuta in rinvio.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere essa stessa nel merito sulla liquidazione delle spese.
- La maggiorazione per redazione degli atti con tecniche informatiche, ove richiesta e prevista dalla normativa applicabile, va considerata nella determinazione finale dei compensi.
- rami
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