Cassazione Civile, Ordinanza n. 37936/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010. Con tale atto l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un costo di sponsorizzazione ritenuto indeducibile, pari a euro 96.751,00. La CTR aveva ritenuto decisive e non più discutibili le circostanze fattuali poste a base dell'accertamento, perché già coperte da giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con riferimento all'annualità 2009, decisa con sentenza definitiva non impugnata per cassazione. L'Agenzia ha quindi articolato due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 7 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso il giudicato relativo al 2009 all'anno d'imposta 2010, nonostante l'autonomia dei periodi d'imposta e la necessità di verificare in concreto, per ciascun anno, i presupposti dell'inerenza e dello svolgimento dell'attività di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché la sentenza di merito esplicitava la ratio decidendi nell'affermazione dell'esistenza di un giudicato esterno formatosi su altra annualità tra le stesse parti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta non si estende automaticamente a un diverso periodo d'imposta quando l'accertamento riguardi elementi fattuali suscettibili di mutare nel tempo, come l'inerenza di una spesa di sponsorizzazione e il suo concreto svolgimento nell'anno oggetto di causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi e a consentire il controllo di legittimità; non è sufficiente una motivazione solo apparente o meramente stereotipata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o di nullità della sentenza è deducibile come nullità della decisione impugnata.
Il giudicato esterno preclude il riesame del medesimo punto tra le stesse parti solo quando ricorra identità del rapporto giuridico e dei punti fondamentali comuni; non opera automaticamente su annualità diverse se mutano gli elementi fattuali rilevanti.
La norma è richiamata quale parametro del giudizio sull'indeducibilità della spesa, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma oltre al rilievo che la verifica dell'inerenza va compiuta per ciascun periodo d'imposta.
La decisione del giudice tributario deve essere sorretta da un'esposizione compiuta degli argomenti logici che giustificano il decisum.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia fondata su formule generiche o argomentazioni del tutto sganciate dalla fattispecie concreta, tali da non rendere percepibile la ratio decidendi; non basta il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Nel processo tributario il giudicato esterno può avere efficacia espansiva anche oltre il singolo periodo d'imposta, ma solo con riferimento a elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente e comune a più annualità.
- L'autonomia dei periodi d'imposta impedisce di estendere automaticamente a un'annualità successiva l'accertamento compiuto per un'altra, quando i presupposti fattuali siano suscettibili di mutare nel tempo, come accade per l'inerenza di una spesa e per il concreto svolgimento dell'attività che la giustifica.
- L'efficacia preclusiva del giudicato tributario richiede identità dei medesimi accertamenti di fatto nel medesimo quadro normativo di riferimento; in mancanza, il nuovo anno d'imposta deve essere autonomamente verificato.
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