Cassazione Civile, Ordinanza n. 18949/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile sito in Celle Ligure. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo l'atto insufficiente sotto il profilo motivazionale. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato non adeguatamente motivato il classamento; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse trascurato un elenco di immobili della stessa zona classificati A/3, considerando invece solo immobili A/4. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'avviso di classamento, quando fondato su metodologie comparative e su una divergenza che coinvolge anche gli elementi di fatto, debba indicare in modo specifico gli immobili posti a confronto e le differenze riscontrate; in mancanza, la motivazione è insufficiente. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, senza rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione delle risultanze asseritamente trascurate. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
è stato invocato per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto catastale
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione di merito
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
richiama l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche agli atti impositivi
l'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente
non è espressamente citato, ma il testo richiama il principio dell'onere di allegazione e specificazione del ricorrente nel lamentare il vizio motivazionale
art. 25037/2017
richiamata come precedente che afferma l'insufficienza della motivazione basata su comparazione non accompagnata dall'indicazione dei fabbricati analoghi
Massime di principio
- L'avviso di classamento catastale deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; la motivazione può ritenersi sufficiente, nei procedimenti DOCFA, solo se l'Ufficio recepisce i dati di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguarda una diversa valutazione tecnica.
- Quando l'Ufficio procede al classamento con metodo comparativo, la motivazione deve indicare gli immobili assunti a raffronto e le differenze rilevanti; la mera affermazione dell'esistenza di comparazioni, senza specificazione, è insufficiente.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in un generico dissenso rispetto al convincimento del giudice di merito.
- Per denunciare validamente l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare in modo puntuale il fatto storico trascurato e riprodurre le parti rilevanti degli atti o delle risultanze istruttorie su cui la censura si fonda.
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