Cassazione Civile, Ordinanza n. 18677/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio per la liquidazione degli onorari spettanti a un avvocato per l’attività difensiva svolta in sei giudizi civili nell’interesse di un comune. Il tribunale aveva condannato l’ente al pagamento dei compensi, ma il professionista lamentava che il giudice non avesse pronunciato sulla sua domanda di interessi legali e di interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012, con decorrenza da gennaio 2013. Il comune, nel controricorso, sosteneva che la domanda sugli interessi fosse comunque inammissibile, sia perché investirebbe un accertamento di fatto, sia perché sarebbe stata formulata tardivamente solo all’udienza, in modo non telematico e senza autorizzazione del tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudice di merito non aveva esaminato la domanda relativa agli interessi, integrando così un vizio di omessa pronuncia e quindi una nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. Tuttavia non ha deciso la causa nel merito, perché la domanda sugli interessi moratori e le eccezioni di controparte richiedevano ulteriori accertamenti di fatto, in particolare sulle preclusioni del rito applicabile e sulle modalità di proposizione della domanda. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
Consente la difesa personale dell’avvocato ricorrente.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio
Regolano la trattazione camerale del ricorso per cassazione nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
Individua il regime temporale applicabile alla disciplina processuale richiamata.
l'operatività della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è esclusa per il giudizio di cassazione
La successione a titolo universale può operare anche in cassazione, ma deve essere correttamente documentata e portata a conoscenza della controparte.
attraverso le produzioni ammesse dall'art.372 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione i successori universali devono documentare la propria qualità con i documenti consentiti dalla norma; il deposito documentale non sostituisce la necessaria partecipazione notificata dell’atto di intervento.
si verifica un vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
L’omesso esame della domanda sugli interessi integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
gli interessi ex art.1224 c.c. (i quali competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale, ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento)
Gli interessi legali sul credito pecuniario decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento.
artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002
nonché ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002
La disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali può applicarsi ai rapporti richiamati, secondo il testo vigente per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.
come modificati dal d.lgs. n. 192 del 2012 per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013
Le modifiche introdotte incidono sulla disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali a partire dalle transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.
art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
regolata dal rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
Il procedimento di liquidazione degli onorari dell’avvocato è soggetto al rito sommario speciale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve pronunciarsi espressamente anche sulla domanda di interessi legali e/o moratori proposta dal creditore; la sua omissione integra omessa pronuncia e quindi nullità della decisione.
- Gli interessi sul credito pecuniario da prestazione professionale decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la proposizione della domanda giudiziale oppure con una richiesta stragiudiziale di adempimento.
- La domanda di interessi moratori nelle transazioni commerciali impone, se contestata, verifiche fattuali sulla sua tempestività e sulle modalità della sua proposizione nel rito applicabile; in presenza di tali accertamenti la Corte di cassazione non può decidere nel merito.
- Nel giudizio di cassazione, il successore a titolo universale di una parte già costituita deve documentare la propria qualità mediante gli strumenti processuali ammessi e con atto idoneo a garantire il contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito di memoria.
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