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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13250/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di regresso promossa dall'INAIL per il recupero del costo sostenuto in relazione a un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società datrice di lavoro e del suo legale rappresentante, valorizzando un precedente giudizio penale che aveva accertato la responsabilità del legale rappresentante per non aver vigilato affinché la manutenzione della macchina avvenisse con l'impianto spento. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. in relazione al d.lgs. n. 626 del 1994, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe richiamato norme non pertinenti e avrebbe male valutato gli esiti del processo penale, con insussistenza di responsabilità; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata considerata l'illegittimità della pretesa verso il legale rappresentante, il quale non avrebbe dovuto rispondere con il proprio patrimonio e sarebbe stato condannato in penale solo per il ruolo formale ricoperto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata, censura non proponibile sotto il profilo dell'art. 360, n. 3, c.p.c.; ha inoltre osservato che l'errore di sussunzione non può essere fondato su una diversa ricostruzione dei fatti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., veniva in realtà dedotta una questione di responsabilità patrimoniale del legale rappresentante e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che la censura è in realtà fattuale e non di corretta sussunzione della norma.

  • d.lgs. n. 626 del 1994

    Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 2087 c.c.; la Corte non ne affronta l'applicazione nel merito, perché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11

    La sentenza d'appello ha ritenuto che il giudicato penale giovasse all'INAIL quanto all'accertamento del fatto e dell'autore; la Cassazione riporta tale passaggio senza smentirlo, poiché non esamina il merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non di questioni, argomentazioni o profili di responsabilità giuridica/patrimoniale.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54

    È richiamato come norma che ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone l'ambito.

  • L. n. 134 del 2012

    Conversione del D.L. n. 83 del 2012; viene citata per ribadire la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Fondamento della statuizione sull'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'error in iudicando, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è limitata all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o profili di responsabilità patrimoniale.
  • Quando la critica al provvedimento impugnato presuppone una diversa ricostruzione della vicenda concreta rispetto a quella accolta in sentenza, il vizio deve essere prospettato, nei limiti consentiti, come censura di omesso esame di fatto e non come violazione di legge.
  • Nel giudizio di legittimità, l'erronea applicazione di una norma va distinta dall'erronea valutazione delle prove e dei fatti, che resta riservata al giudice di merito salvo il ristretto perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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