Sentenza del 30/07/2024 n. 21206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato l’atto di contestazione delle sanzioni tributarie, per complessivi 7.672.428,25 euro, emesso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 471/1997 in relazione alle annualità 2008 e 2009 di AKENTANNOS Srl. La società era stata qualificata come cartiera inserita nel gruppo D.D., utilizzata per operazioni oggettivamente inesistenti e per la creazione di un plafond IVA fittizio; A.A. era indicato come dominus e amministratore di fatto. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Pesaro e dell’appello da parte della CTR delle Marche, A.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle regole sulla trattazione e deliberazione, per le udienze del 25 marzo, 10 aprile e 27 giugno 2019 e per la decisione del 7 gennaio 2020, depositata il 9 giugno 2020, oltre il termine di trenta giorni; omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità delle sanzioni in relazione agli artt. 7 del D.L. 269/2003 e 9 del D.Lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è infondato: il termine di trenta giorni previsto dall’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 per rinviare la deliberazione non è assistito da una sanzione processuale, e la sua violazione può rilevare, al più, sul piano disciplinare. Anche il primo motivo è infondato: benché la CTR abbia descritto in modo non corretto alcuni motivi d’appello e affrontato una questione non devoluta, ha comunque esaminato e deciso tutte le doglianze effettivamente proposte. È infondato anche il terzo motivo, perché la CTR si è pronunciata, in fatto e in diritto, sulla responsabilità sanzionatoria di A.A. e sul ruolo di AKENTANNOS. Accertata la natura di cartiera della società e il suo impiego come schermo per il vantaggio personale del dominus, la Corte ha ritenuto non applicabile la regola eccezionale che pone le sanzioni esclusivamente a carico dell’ente. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia 22.000 euro di spese, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 35, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Ora, prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CTR, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 ("Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni"), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che "in limine" può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari.
Il termine di trenta giorni per rinviare la deliberazione è privo, secondo la decisione, di una sanzione processuale: il suo superamento non determina la nullità della sentenza e può avere al più rilievo disciplinare.
Alla luce di quanto innanzi, è da escludersi che la CTR sia incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, denunciata nel primo motivo di ricorso, avendo tutti i motivi d'appello trovato risposta ad opera nella sentenza impugnata.
Non sussiste omessa pronuncia o violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, pur con una descrizione imprecisa delle censure e anche affrontando una questione non devoluta, il giudice risponde comunque a tutti i motivi effettivamente proposti.
Art. 7, comma 1, del D.L. 269/2003
Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell'ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall'amministratore. Viceversa, "qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio", non ricorrendo la "ratio" dell'art. 7 D.L. n. 269 del 2003, diretto a limitare la responsabilità in capo all'ente, si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce l'autore dell'illecito.
La responsabilità esclusiva della società presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente. Se invece la società è utilizzata come schermo e l’autore agisce nel proprio interesse, la sanzione torna a gravare sulla persona fisica.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per il rinvio della deliberazione in camera di consiglio non comporta, di per sé, la nullità della sentenza quando la legge non prevede una specifica sanzione processuale.
- Per configurare una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato occorre che una domanda o un motivo effettivamente proposto sia rimasto senza risposta; un’esposizione inesatta delle censure non basta se la decisione le affronta comunque nel merito.
- La sanzione tributaria può essere posta a carico della persona fisica, anziché esclusivamente della società, se l’ente è una cartiera o un mero schermo e l’amministratore di fatto agisce nel proprio interesse personale. La natura fittizia e strumentale della società può essere accertata anche attraverso elementi presuntivi.
- Quando l’Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare che esse siano realmente avvenute: la sola fattura, la regolarità formale delle scritture o l’utilizzo di mezzi di pagamento non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 lug 2024Sentenza del 30/07/2024 n. 21202 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2024Sentenza del 30/07/2024 n. 21222 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2024Sentenza del 30/07/2024 n. 21226 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2024Sentenza del 30/07/2024 n. 21247 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2024Sentenza del 30/07/2024 n. 21256 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2024Sentenza del 30/07/2024 n. 21262 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →