Sentenza del 30/07/2024 n. 21222 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, emesso a seguito dell’omessa dichiarazione dei ricavi e fondato su una ricostruzione induttiva: l’Ufficio applicò il 9,10% al totale delle operazioni attive, ricavando la percentuale da un campione di operatori della provincia di Bergamo. A.A. contestava il mancato riconoscimento dei costi, anche in via forfetaria, e la determinazione di IRPEF, IRAP e IVA; sosteneva che i costi fossero stati riconosciuti dall’Ufficio nella misura del 90,90% (e, secondo il report, nella misura del 98,5% rispetto al fatturato) e che l’IVA effettivamente sostenuta fosse pari a 58.438,04 euro su un imponibile di 290.141,29 euro, anziché ai soli 2.789 euro considerati. Contestava inoltre l’onere della prova relativo a fatture ritenute fittizie emesse verso quattro beneficiari e denunciava l’omessa pronuncia e la motivazione apparente della CTR. La CTP di Bergamo aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 322, depositata il 30 maggio 2017; la CTR aveva respinto l’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile e infondato: la CTR aveva esposto, pur concisamente, le ragioni della decisione e aveva affrontato il tema dei costi e dell’accertamento IVA; il richiamo a pronunce relative ad altri periodi d’imposta era un’argomentazione ad abundantiam, priva di autonoma efficacia decisoria. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto dell’avviso di accertamento e del report allegato, necessari per verificare le censure, né aveva altrimenti indicato con sufficiente precisione gli atti e i passaggi pertinenti. Restano quindi ferme la sentenza della CTR e la pretesa tributaria accertata. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione
L’omessa pronuncia in senso proprio ricorre quando manca del tutto una decisione su una domanda o eccezione. Se il giudice decide la domanda ma trascura singole questioni giuridiche, il vizio è di motivazione e non di violazione dell’art. 112 c.p.c.
l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata
La motivazione può essere concisa, purché renda comprensibili le ragioni di fatto e di diritto e consenta di ricostruire il percorso seguito dal giudice. È apparente quando non consente di percepire le ragioni della decisione né di controllarne la logicità.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , comma primo, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto rilevante degli atti e dei documenti invocati e la loro collocazione nel giudizio di merito. Non è sempre necessaria la trascrizione integrale, ma il semplice rinvio ai fascicoli non consente di soddisfare il requisito di specificità.
Art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La CTR ha richiamato questa disposizione quale base normativa dell’accertamento induttivo IVA, determinato sulla base dei dati e delle notizie raccolti o comunque conosciuti dall’Ufficio. La Cassazione non ha però esaminato nel merito la correttezza della ricostruzione, poiché le censure sono state dichiarate inammissibili.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, su cui si fonda l’attestazione relativa all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi fonda le censure su documenti o atti del giudizio di merito deve riportarne o riassumerne i passaggi rilevanti e indicarne con precisione la collocazione. Il mero rinvio agli atti del fascicolo può rendere il motivo inammissibile.
- La motivazione non è apparente solo perché breve: è sufficiente che consenta di comprendere le ragioni della decisione e di verificarne il percorso logico-giuridico.
- La mancata risposta a una singola argomentazione o questione giuridica non equivale automaticamente a omessa pronuncia: questa presuppone che il giudice non abbia deciso affatto sulla domanda o sull’eccezione.
- In un accertamento induttivo, la CTR ha ritenuto necessario che il contribuente adduca elementi idonei a dimostrare i costi da dedurre. In questa vicenda, tuttavia, la Cassazione non ha confermato nel merito la quantificazione dei ricavi o dei costi, perché il ricorso non superava i requisiti di ammissibilità.
- Il richiamo a precedenti relativi ad altri periodi d’imposta non determina di per sé un vizio della decisione quando è svolto ad abundantiam e la sentenza contiene un’autonoma motivazione riferita alla controversia esaminata.
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