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Sentenza

Sentenza del 30/07/2024 n. 21247 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva richiesto con l’avviso di accertamento n. 1972/2013 € 19.795,77 per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARSU negli anni 2007-2012, in relazione a un deposito di 220 mq in Via (Omissis). Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Caserta e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, A.A. ha proposto quattro motivi in Cassazione: ha contestato che la negazione dell’esistenza o della disponibilità del deposito fosse una censura nuova in appello, sostenendo di aver già qualificato l’immobile come «fantasma» in primo grado; ha denunciato la genericità dell’avviso per l’assenza di dati catastali e l’insufficiente prova del presupposto impositivo e della riferibilità del bene alla contribuente; ha lamentato che non fosse stato accertato il presupposto della tassa; infine, ha contestato la mancata valutazione dei documenti relativi alla sede aziendale e a un diverso locale di 170 mq, comprensivo di ufficio e deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l’impresa individuale non è un soggetto giuridico distinto dall’imprenditore, sicché la pretesa poteva essere riferita ad A.A. Il richiamo in primo grado a un «immobile fantasma» indicava la mancata iscrizione catastale, non la negazione dell’esistenza materiale del deposito o della sua disponibilità; perciò la contestazione di tali circostanze formulata in appello era nuova e inammissibile. Ha inoltre ritenuto l’avviso sufficientemente motivato, perché indicava ubicazione, destinazione e superficie dell’immobile, anche senza dati catastali non esistenti. L’esistenza del bene e la sua riferibilità alla contribuente erano state ritenute non contestate in primo grado; il quarto motivo è stato assorbito, perché riguardava un’argomentazione aggiuntiva della sentenza regionale e non scalfiva l’autonoma ragione decisoria fondata sulla non contestazione e sull’inammissibilità della contestazione tardiva. Nessuna statuizione sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Correttamente, dunque, la Commissione ha ritenuto che "...la protesta che al piano terra dell'edificio in Via (Omissis) a M (Omissis) non esisterebbe alcun deposito di 220 mq e comunque esso non sarebbe di proprietà o quantomeno nella disponibilità di A.A. o della ditta individuale di commercio di ferramenta all'ingrosso, rappresenta un motivo nuovo inammissibile in appello..."

    È inammissibile in appello una contestazione fattuale nuova, come negare l’esistenza o la disponibilità dell’immobile, quando in primo grado il contribuente aveva contestato soltanto la sua identificazione catastale.

  • Artt. 62, comma 1, e 63, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Tale condizione non esclude, tuttavia, il recupero del prelievo sui rifiuti qualora si tratti di immobili effettivamente utilizzati dal proprietario o comunque suscettibili di essere utilizzati, giacché, in tali casi, sussiste il presupposto di applicazione del prelievo, vale a dire la proprietà il possesso o la detenzione del bene, ai sensi degli artt. 62, comma 1 e 63, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

    La mancata iscrizione catastale non esclude di per sé la TARSU: il presupposto può sussistere quando l’immobile è utilizzato o suscettibile di utilizzo e ricade nella proprietà, nel possesso o nella detenzione del contribuente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va respinto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La mancata iscrizione catastale di un immobile non basta a escludere un tributo sui rifiuti: occorre verificare se il bene esista materialmente, sia utilizzato o utilizzabile e sia nella proprietà, nel possesso o nella detenzione del contribuente.
  • Nel contenzioso tributario è importante contestare già in primo grado, in modo chiaro e specifico, sia l’esistenza materiale del bene sia la sua riferibilità al contribuente. Una contestazione fattuale introdotta soltanto in appello può essere dichiarata inammissibile.
  • L’assenza dei dati catastali non rende automaticamente nullo o immotivato l’avviso: può essere sufficiente che l’atto identifichi il bene con elementi concreti, quali ubicazione, destinazione e superficie, quando i dati catastali non esistono.
  • La qualificazione dell’immobile come «fantasma» può riferirsi alla mancata accatastazione e non equivale, senza ulteriori precisazioni, a negare che il bene esista o sia detenuto dal contribuente.
  • L’impresa individuale non è un soggetto giuridico distinto dal suo titolare; la pretesa tributaria riferita all’impresa può quindi essere imputata alla persona fisica dell’imprenditore.

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