Sentenza del 30/07/2024 n. 21262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2008-2012, emessi a seguito di omessa dichiarazione e di PVC, con recupero induttivo di maggiori ricavi e utilizzo delle indagini finanziarie. In ragione del regime di trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, furono inoltre imputati ai soci maggiori redditi di partecipazione: ad A.A. per il 2009-2012 e a B.B. per il 2008. I contribuenti contestavano l’applicabilità del regime di trasparenza, sostenendo che mancasse la prescritta opzione dei soci, e negavano la rilevanza fiscale delle movimentazioni finanziarie. In cassazione hanno dedotto ultrapetizione, contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza d’appello. L’Ufficio ha eccepito la tardività del ricorso e il giudicato interno. La Corte ha rilevato d’ufficio la mancata partecipazione di B.B. al giudizio d’appello, benché fosse litisconsorte necessario insieme alla società e all’altro socio nel giudizio relativo al regime di trasparenza.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: il termine annuale d’impugnazione, in scadenza il 31 luglio 2019, beneficiava della sospensione di nove mesi prevista per la definizione agevolata e, successivamente, della sospensione Covid di 63 giorni; il ricorso notificato il 2 luglio 2020 è stato quindi considerato tempestivo. Ha ritenuto assorbente la violazione del litisconsorzio necessario: benché la partecipazione di B.B. fosse stata sanata in primo grado mediante intervento e riunione dei giudizi, il socio era rimasto assente in appello. Ha pertanto dichiarato nullo l’intero giudizio d’appello, senza esaminare l’eccezione di giudicato interno né i tre motivi di ricorso, e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per integrare il contraddittorio con B.B. e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la legittimità degli accertamenti né l’effettiva sussistenza dell’opzione per la trasparenza.
Norme richiamate
Art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Pertanto, il ricorrente ha fruito del termine "mobile" di sospensione, che avrebbe comportato la proposizione del ricorso in pieno periodo Covid-19 (30 aprile 2020). Alla sospensione conseguente all' art. 6 , comma 11, D.L. n. 119/2018 deve, pertanto, cumularsi il periodo di 63 giorni della sospensione Covid-19, per cui il termine di impugnazione deve considerarsi elasso alla data del 2 luglio 2020, giorno in cui il ricorso è stato notificato all'Ufficio odierno controricorrente.
La sospensione di nove mesi dei termini d’impugnazione prevista per gli atti rientranti nella definizione agevolata opera sul termine concretamente applicabile; se la sua scadenza ricade nel periodo di sospensione Covid, a essa si aggiunge la sospensione Covid dei termini processuali.
Art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l' art. 83 , comma 2, D.L. n. 18/2020 , norma che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per effetto della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo ma unicamente la sospensione dei termini processuali.
La normativa emergenziale ha sospeso i termini processuali, non il processo in quanto tale. Il periodo di sospensione va considerato nel calcolo dei termini per impugnare e, nel caso deciso, si è cumulato con la sospensione prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
Nella specie, la sentenza impugnata, depositata in data 31 gennaio 2019, è rientrata per un giorno nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all'art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2019, che prevede la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione dei provvedimenti il cui termine scada tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 e il 31 luglio 2019, posto che il termine di cui all' art. 327 cod. proc. civ. sarebbe scaduto proprio in data 31 luglio 2019.
Il termine lungo d’impugnazione è stato individuato, nel caso concreto, con scadenza al 31 luglio 2019; la sospensione prevista dalla disciplina della definizione agevolata e quella emergenziale ne hanno determinato il differimento.
Art. 116 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell' art. 116 TUIR , con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 , in termini analoghi a quanto avviene per il regime di trasparenza ex lege previsto per le società di persone; sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando una società di capitali e i suoi soci hanno optato per la trasparenza fiscale, la rettifica del reddito sociale coinvolge necessariamente società e soci: tutti devono partecipare al giudizio, anche se il reddito non è stato materialmente percepito. L’opzione e i requisiti sostanziali non sono stati però accertati definitivamente in questa pronuncia.
Art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell' art. 116 TUIR , con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 , in termini analoghi a quanto avviene per il regime di trasparenza ex lege previsto per le società di persone; sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Nei giudizi tributari che coinvolgono l’imputazione per trasparenza dei redditi sociali, la società e tutti i soci interessati sono litisconsorti necessari. La mancata partecipazione anche di uno solo comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni fase.
Massime di principio
- Se l’accertamento di una società con regime di trasparenza fiscale incide automaticamente sui redditi imputati ai soci, società e tutti i soci coinvolti devono partecipare al giudizio. L’assenza di un litisconsorte necessario può determinare la nullità dell’intero grado, anche se la questione non è stata sollevata dalle parti.
- La partecipazione di tutti i soggetti in primo grado non sana l’assenza di un litisconsorte necessario nel successivo grado di appello: il contraddittorio deve essere integro in ciascun grado.
- Quando rileva la nullità per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, le questioni di merito e le ulteriori eccezioni processuali possono restare assorbite; la causa viene rinviata per integrare il contraddittorio, senza che ciò equivalga a una decisione sulla fondatezza dell’accertamento.
- Nel calcolo dei termini d’impugnazione, una sospensione prevista dalla disciplina della definizione agevolata può cumularsi con la sospensione Covid dei termini processuali, se il termine concretamente risultante ricade nel periodo emergenziale. La tempestività va verificata ricostruendo le scadenze effettive e i periodi di sospensione applicabili.
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