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Sentenza

Sentenza del 30/07/2024 n. 21226 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento di una cartella relativa all’imposta di registro, a sua volta collegata a un avviso di liquidazione. La società aveva ottenuto ragione nei gradi di merito perché i giudici avevano ritenuto applicabile a suo favore, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., il giudicato formatosi sulla diversa cartella impugnata da una coobbligata solidale. L’Agenzia ha contestato tale estensione, evidenziando che le cartelle erano diverse e che la pronuncia riguardante la coobbligata non aveva deciso sull’avviso di liquidazione, ancora oggetto di un distinto giudizio. Era inoltre controversa la definitività della cartella notificata alla società, che la contribuente contestava per difetto di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: la sentenza favorevole alla coobbligata riguardava una cartella diversa e non consentiva, senza verificare che il giudicato non dipendesse da ragioni personali, di estenderne automaticamente gli effetti alla società. La pronuncia richiamata dai giudici di merito aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla cartella della coobbligata; inoltre, la sentenza presupposta aveva annullato quella cartella, non l’avviso di liquidazione, che risultava ancora sub iudice. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini i motivi di appello, compresa la questione della definitività della cartella notificata alla società, e regoli le spese del giudizio di legittimità. Non è stato deciso in via definitiva se l’intimazione sia dovuta.

Norme richiamate

  • Art. 1306, secondo comma, cod. civ. (indicato nel testo anche come cod. proc. civ.)

    la previsione dell'art. 1306, secondo comma, cod. proc. civ., in forza della quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, richiede, ai fini dell'opponibilità della sentenza ottenuta da altro condebitore solidale, che la sentenza sia passata in giudicato, che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione e, soprattutto, per quanto più rileva, che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale

    Il condebitore solidale estraneo al processo può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore solo se esso è definitivo, non esiste già un giudicato nella propria controversia con il creditore e la decisione non si fonda su ragioni personali del condebitore vittorioso. L’estensione non è automatica: nel caso concreto occorreva verificare anche che il giudicato riguardasse ragioni comuni e pertinenti alla posizione della società.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato sotto tale profilo la denunciata erronea applicazione dell’art. 1306.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può giovare al debitore rimasto estraneo a quel processo, ma solo alle condizioni previste dall’art. 1306, secondo comma: definitività della decisione, assenza di un giudicato già formatosi nella posizione del debitore che lo invoca e decisione non fondata su ragioni personali.
  • La somiglianza del debito o il fatto che gli atti derivino dal medesimo presupposto non bastano, da soli, a estendere il giudicato: occorre verificare che la pronuncia riguardi effettivamente la stessa questione comune e non soltanto un diverso atto della riscossione.
  • L’annullamento di una cartella non equivale necessariamente all’annullamento dell’avviso di liquidazione che l’ha preceduta. È quindi essenziale distinguere l’atto presupposto dall’atto di riscossione e verificare quale sia stato effettivamente deciso o annullato.
  • Se la sentenza invocata si limita a dichiarare cessata la materia del contendere per lo sgravio di una specifica cartella, non si può presumere che abbia deciso nel merito la validità dell’avviso presupposto o che abbia risolto una questione comune a un altro coobbligato.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente la debenza del tributo o la legittimità dell’intimazione: il giudice di rinvio deve esaminare i motivi rimasti irrisolti, inclusa, se rilevante, la contestazione sulla notifica e sulla definitività della cartella.

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