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Sentenza

Sentenza del 30/07/2024 n. 21256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Fallimento aveva impugnato il decreto con cui l’Agenzia aveva compensato un credito IVA di 1.300.000 euro, relativo al periodo d’imposta 2010, con crediti tributari dell’Ufficio per complessivi 1.315.425,15 euro, incorporati in tre cartelle e ammessi al passivo. La curatela sosteneva che il credito IVA fosse indisponibile perché già pignorato presso terzi, con dichiarazione positiva dell’Agenzia e ordinanza di assegnazione del 21 giugno 2012, emessa lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento. L’Agenzia ha contestato la decisione d’appello, deducendo, tra l’altro, extrapetizione, difetto di legittimazione e interesse della curatela, erronea applicazione degli artt. 44, 56 e 107 L.Fall. e legittimità della compensazione: i crediti contrapposti erano entrambi anteriori al fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CGT di secondo grado delle Marche — che aveva accolto l’appello del Fallimento dopo il rigetto della CTP di Pesaro — e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha chiarito che, essendo intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, l’ordinanza di assegnazione era inopponibile alla procedura; il curatore era però subentrato di diritto nell’esecuzione pendente, beneficiando per la massa degli effetti conservativi del pignoramento. Tale indisponibilità non trasformava il credito IVA in un credito di terzi né impediva all’Agenzia di opporre la compensazione concorsuale: i crediti e i debiti erano sorti prima del fallimento e la compensazione era quindi legittima ai sensi dell’art. 56 L.Fall. La questione dell’inefficacia ex art. 44 L.Fall. e della rinuncia transattiva era irrilevante, perché non era stato eseguito alcun pagamento. Spese di tutti i gradi compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 56 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Nella specie, è accertato che crediti e debiti sono sorti entrambi in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. L'Ufficio ha, pertanto, legittimamente opposto alla curatela del fallimento il proprio controcredito ex art. 56 L.Fall.

    La compensazione è opponibile nella procedura concorsuale quando credito e controcredito sono omologhi e il loro fatto genetico è anteriore al fallimento. Il fatto che il credito del fallito sia stato pignorato prima del fallimento e che il curatore subentri nell’esecuzione non ne muta la natura né esclude l’eccezione di compensazione.

  • Art. 107, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Il curatore subentra, salve disposizioni speciali, nelle procedure espropriative pendenti ( art. 107 , comma 6, L.Fall. , come novellato dal D.Lgs. n. 5/2006 ), sia mobiliari (anche presso terzi) sia immobiliari; subentro che il curatore ha, nel caso di specie, esercitato nel momento in cui ha chiesto l'assegnazione del credito, usufruendo degli effetti sostanziali della procedura mobiliare già pendente.

    Se al momento dell’apertura del fallimento è pendente un’esecuzione individuale, il curatore può subentrarvi e avvalersi degli effetti conservativi già prodotti dal pignoramento, a beneficio della massa. Il subentro, tuttavia, non converte il credito pignorato in un credito autonomo della massa e non cancella le eccezioni opponibili al credito.

  • Art. 44 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    la questione dell'azione ex art. 44 L.Fall. (come dedotto dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso) è estranea al caso di specie, in quanto nessun pagamento è stato eseguito dal debitor debitoris; la rinuncia del curatore a far valere tale azione nei confronti dei creditori pignoratizi (in esecuzione del menzionato accordo transattivo) non ha, pertanto, incidenza nel caso di specie.

    L’inefficacia prevista dall’art. 44 non rileva se il pagamento successivo al fallimento non è stato effettuato. La rinuncia del curatore a far valere tale inefficacia non incide quindi sulla controversia quando manca il pagamento cui la norma dovrebbe applicarsi.

  • Art. 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove penda all'atto della apertura della procedura concorsuale una procedura esecutiva (ovvero a essa cautelare, come il sequestro conservativo), il curatore - a norma dell' art. 107 L.Fall. - si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell' art. 51 L.Fall.

    Con l’apertura della procedura concorsuale e il subentro del curatore nell’esecuzione pendente, il creditore procedente perde il potere di impulso individuale; la procedura prosegue nell’ambito concorsuale secondo le regole applicabili.

  • Art. 31 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    Al momento in cui il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 L.Fall., non anche una sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento ex art. 2913 cod. civ.

    Il curatore agisce in forza dei poteri attribuitigli dalla legge e subentra nella procedura per tutelare la massa; non esercita per questo una sostituzione processuale nei diritti personali del creditore procedente.

  • Art. 2913 del codice civile

    Al momento in cui il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 L.Fall., non anche una sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento ex art. 2913 cod. civ.

    Il subentro consente al curatore di avvalersi degli effetti del pignoramento che rendono inefficaci verso i creditori gli atti dispositivi successivi sul bene pignorato. Nel caso deciso, tali effetti conservativi non precludevano però la compensazione ex art. 56 L.Fall.

  • Art. 2916 del codice civile

    Inoltre, il subentro ipso iure nella procedura pendente consente la celebrazione della fase distributiva (distribuzione del ricavato) all'interno della procedura concorsuale (piani di riparto) a favore di tutti i creditori, rendendo ex ante operanti anche le inopponibilità dei titoli di prelazione di cui all' art. 2916 cod. civ.

    Il subentro del curatore consente di gestire la distribuzione del ricavato nell’ambito della procedura concorsuale e di applicare le relative regole sull’opponibilità dei titoli di prelazione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile

    La norma è stata richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza; la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati nei termini precisati in motivazione.

  • Art. 384 del codice di procedura civile

    Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi l'originario ricorso.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se un’esecuzione presso terzi è già pendente quando interviene il fallimento, il curatore subentra di diritto e gli effetti conservativi del pignoramento possono giovare all’intera massa, non soltanto al creditore procedente.
  • L’ordinanza di assegnazione pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento è inopponibile alla procedura concorsuale; per individuare gli effetti rilevanti occorre guardare anche alla data di apertura dell’esecuzione e al subentro del curatore.
  • Il pignoramento rende il credito indisponibile rispetto agli atti dispositivi o depauperativi successivi, ma non trasforma il credito del fallito in un credito di terzi o della massa e non esclude, per ciò solo, la compensazione.
  • La compensazione concorsuale può essere opposta se credito e controcredito sono sorti prima del fallimento e sono omologhi, anche quando il curatore riscuote il credito del fallito nell’ambito di una procedura esecutiva nella quale è subentrato.
  • L’art. 44 L.Fall. rileva rispetto a pagamenti eseguiti dopo il fallimento; se il pagamento non è avvenuto, la questione dell’inefficacia del pagamento e dell’eventuale rinuncia del curatore a farla valere non decide la controversia.

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