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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione di ramo d'azienda del 9.11.2011, con cui il comune aveva trasferito alla società di distribuzione il ramo relativo all'attività di distribuzione/vendita di energia elettrica nel territorio comunale. Nell'art. 14 del contratto era prevista, oltre al corrispettivo in denaro, la fornitura gratuita al comune di una determinata quantità annua di energia elettrica (161.184 kWh), in continuità con quanto già stabilito in un precedente contratto del 1903. Il comune ha chiesto l'adempimento di tale obbligo e i giudici di merito hanno accolto la domanda, condannando la società a fornire gratuitamente l'energia elettrica secondo la clausola contrattuale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità parziale della clausola o del contratto, per impossibilità/illiceità originaria o sopravvenuta dell'oggetto, assumendo che l'obbligo di fornitura gratuita sarebbe in realtà un obbligo di consegna al cliente finale estraneo all'oggetto sociale e all'attività di distribuzione, e comunque non più eseguibile dopo la soppressione del meccanismo di rimborso tramite Cassa Conguaglio; 2) nullità per illiceità della causa o dell'oggetto e indeterminatezza della prestazione, sostenendo che la previsione della fornitura gratuita sarebbe incompatibile con la causa del contratto di cessione e che la prestazione sarebbe indeterminata o comunque nulla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, rilevando che le censure sulla nullità erano costruite su presupposti fattuali non adeguatamente introdotti e provati nel giudizio di merito, con carente indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. dei fatti e degli atti da cui desumere l'asserita nullità; ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva accertato che la clausola contrattuale prevedeva espressamente la fornitura gratuita di energia elettrica quale parte del corrispettivo, in continuità con il precedente contratto, e che il riferimento al rimborso tramite Cassa Conguaglio era solo una modalità di adempimento, irrilevante sulla natura della pattuizione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la prestazione era determinata nel quantitativo annuo di energia da erogare e che il corrispettivo del contratto era misto, in parte in denaro e in parte in natura, senza alcuna violazione delle norme invocate. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per contestare la determinabilità/possibilità dell'oggetto contrattuale, ma la Corte ha escluso che la prestazione fosse indeterminata o invalida, perché il quantitativo annuo era specificamente indicato.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. 79/1999

    richiamato dalla ricorrente per distinguere distribuzione e consegna all'utente finale; la Corte ha rilevato che la questione dell'oggetto sociale e di tale distinzione non era decisiva nel caso concreto.

  • art. 4 dello statuto sociale di E-Distribuzione S.p.A.

    invocato per sostenere che la consegna dell'energia ai clienti finali sarebbe estranea all'oggetto sociale; la Corte ha reputato tale profilo non decisivo e non adeguatamente introdotto nel processo.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per la domanda di nullità parziale della clausola; la Corte ha escluso i presupposti della nullità.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato per sostenere la nullità per illiceità o impossibilità dell'oggetto/causa; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 1343 c.c.

    invocato per la dedotta illiceità della causa; la Corte ha escluso che il contratto fosse illecito.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato anche rispetto alla dedotta nullità parziale, ma ritenuto non applicabile in assenza di nullità della clausola.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ha rilevato il difetto di specifica indicazione degli atti e documenti da cui desumere i fatti integrativi della nullità, dichiarando inammissibile il motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione al principio del giusto processo e al rispetto delle preclusioni processuali.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al giusto processo e alla necessità di rispettare le preclusioni assertive e istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità del contratto o di una clausola può essere fatta valere anche d'ufficio e in ogni stato e grado, ma solo se i fatti costitutivi della nullità risultano ritualmente acquisiti al processo; non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione nuovi fatti o nuove prove necessari a dimostrarla.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla nullità, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando dove i fatti siano stati dedotti e dove risultino nel fascicolo.
  • Se un contratto prevede espressamente una prestazione in natura come parte del corrispettivo, la clausola non è nulla per indeterminatezza solo perché la prestazione non è monetaria; è sufficiente che il quantitativo della prestazione sia determinato o determinabile.
  • La modalità concreta di adempimento di un'obbligazione contrattuale, anche se collegata a meccanismi regolatori o compensativi esterni, non muta la natura della pattuizione quando il contenuto dell'obbligo sia rimasto quello originariamente concordato.
  • Nel valutare una censura di illiceità della causa o dell'oggetto, occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non con profili estranei o non decisivi rispetto all'accertamento svolto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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